Legge regionale 2 dicembre 1992, n. 69 - Testo storico

Legge regionale n. 69 del 02 12 1992

Bollettino ufficiale 9 12 1992 n. 52

Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 "Interventi della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto".

Art. 1

L'articolo 1, della legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 " Intervento della regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto " è sostituito dal seguente:

Art. 1

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata ad assumere a suo carico gli oneri per la costruzione, per il completamento, per la ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria e per il risanamento conservativo di edifici per il culto e relativi a immobili di pertinenza quali case canoniche e altre funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali e purché non siano adibite ad attività aventi scopo di lucro, nelle seguenti misure:

a) l'80 percento dell'intera spesa per importi di lavori non eccedenti lire 600.000.000,

b) il 70 percento dell'intera spesa per importi di lavori compresi tra lire 600.000.001 e lire 800.000.000.

2. Tra gli oneri di cui al comma 1 si intendono compresi anche gli oneri relativi all'acquisto di aree necessarie o di immobili esistenti da destinare a edifici per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, qualora tali aree o tali immobili non siano stati ceduti gratuitamente da altri.

3. Gli immobili di pertinenza agli edifici di culto o funzionalmente connessi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.

4. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta sono fissati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio degli affari economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e, per gli edifici di altri culti, su proposta delle Chiese giuridicamente riconosciute, o i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione Italiana".

5. I lavori sono affidati in concessione agli enti giuridicamente riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

Art. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 41/ 88 sono aggiunte, in fine, le parole: "... o quelle già esistenti ".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 41/ 88 è sostituito dal seguente:

" 2. Il pagamento delle somme corrispondenti al costo delle opere ed all'acquisto delle aree o degli immobili a norme dell'articolo 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso d'opera in base a documenti giustificanti l'effettiva esecuzione delle opere ".

Art. 3

1. Dopo l'articolo 3 della l. r. 41/ 88 è inserito il seguente articolo 3 bis:

" Articolo 3 bis

1. Qualora per la realizzazione dei lavori, non sia possibile ricorrere al sistema della concessione la Regione, previa richiesta degli enti di cui all'articolo 1 comma 5 può procedere alla esecuzione dei lavori mediante appalto sulla base di un progetto esecutivo, o di relativo stralcio, redatto a cura e spese degli Enti riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici stessi, e da questi ultimi trasmesso corredato delle necessarie autorizzazioni e licenze.

2. Il caso di ricorso alla procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale è delegata ad assumere ogni provvedimento necessario per l'approvazione del progetto, per l'appalto, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori, per la liquidazione degli stati di avanzamento, per il collaudo e per la liquidazione finale".

Art. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l. r. 41/ 88 è sostituito dal seguente:

" 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, di importo superiore a lire 800.000.000, la Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata a concedere agli enti interessati giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari di edifici di culto nonché di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni venti, da contrarre con la " Finaosta SpA " o con gli istituti di credito convenzionati con la Regione autonoma Valle d'Aosta "

Art. 5

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 della l. r. 41/ 88 sono sostituite dalle seguenti:

" a) dall'importo dei lavori;

b) dal costo dell'area o dell'immobile che devono essere acquistati ".

Art. 6

1. la rubrica del capo III (Norme finanziarie) è sostituita dalla seguente: " Disposizioni finali ".

Art. 7

1. Al capo III della l. r. 41/ 88 è inserito, prima dell'articolo 7, il seguente articolo 6 bis:

" Articolo 6 bis

1. I fabbricati costruiti, acquistati o recuperati con i finanziamenti di cui alla presente legge non possono essere mutati di destinazione d'uso per un periodo di anni venti a partire dalla data della compravendita o dell'ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto dalla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati. "

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.