Legge regionale 11 novembre 1992, n. 62 - Testo vigente

Legge regionale 11 novembre 1992, n. 62

Rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 - "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per le gestione delle aree e dei percorsi attrezzati" - come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7.

(B.U. 17 novembre 1992, n. 49).

Art. 1.

(Finalitą).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 - " Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati " - come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, č autorizzata per l'anno 1992 l'ulteriore spesa di L. 1.000.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 39660 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

3. Alla copertura della spesa di L. 1.000.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull'accantonamento previsti dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato " Tutela ambiente e valorizzazione territorio " - C. 2.5. Recupero del verde e del territorio degradato.

4. A decorrere dall'anno 1993 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, saranno determinati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 2.

(Variazione al bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992, sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

In diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento ". L. 1.000.000.000

In aumento

Cap. 39660 " Spese per interventi di insediamento e cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati ". L. 1.000.000.000