Legge regionale 4 novembre 1992, n. 59 - Testo storico
Legge regionale n. 59 del 04 11 1992
Bollettino ufficiale 10 11 1992 n. 48
Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico degli edifici sede degli uffici regionali.
(Finalitą )
1. La Giunta č autorizzata a porre in essere tutte le misure amministrative e finanziarie idonee alla realizzazione dei seguenti interventi che permettano l'adeguamento tecnologico degli edifici sede degli Uffici regionali:
a) " cablaggio intelligente ";
b) sicurezza degli edifici anche mediante l'introduzione del controllo accessi;
c) sicurezza degli uffici occupati dal Servizio Elaborazione Dati( SED) e del " patrimonio informatico ".
2. La Giunta č autorizzata, in particolare, a deliberare in merito a:
- affidamento dell'incarico per lo studio di massima;
- gara per la fornitura;
- affidamento della fornitura;
- installazione/gestione delle apparecchiature.
(Cablaggio)
1. Per " cablaggio intelligente " si intende l'infrastruttura di collegamento fonia - dati, interno agli edifici, che permette il collegamento e la trasmissione dei dati, della voce e delle immagini tra apparecchiature tecnologicamente anche differenti come centralini telefonici, anche locali, telefoni numerici o decadici, fax, terminali, personal computers, reti di connessione dati locali o dipartimentali o in collegamento esterno, stampanti, lettori ottici, sensori e allarmi.
(Sicurezza)
1. La sicurezza degli edifici sede degli uffici regionali si realizza mediante interventi di:
a) architettura generale di efficiente sicurezza di tutti gli stabili sedi di servizi ed uffici regionali;
b) eliminazione delle barriere architettoniche;
c) sicurezza contro gli incendi;
d) controllo degli accessi, comprendente la rilevazione delle presenze dei dipendenti e la gestione dei visitatori.
(Sicurezza SED)
1. La sicurezza degli uffici occupati dal SED e del "patrimonio informatico" si attua attraverso i seguenti
interventi:
a) adeguamento infrastrutturale dei locali assegnati e utilizzo di parte degli spazi posti nel sottosuolo della sede centrale;
b) adozione di misure di " safety " anche per incidenti non informatici;
c) predisposizione di sistemi particolari, attivi e passivi, contro il fuoco (irrigatori di gas spegnimento, impiego esclusivo di materiali ignifughi, defumigatori, ecc.);
d) strutture di backup anche non prettamente informatiche;
e) definizione organica della sicurezza;
f) tutela delle risorse informatiche.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per il quinquennio 1992/ 96 a complessive lire 5.100 milioni di cui lire 1.100 milioni per l'anno 1992 e annue lire 1.000 milioni indicativamente stabilite per gli esercizi successivi, grava sull'istituendo capitolo 20472 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere si provvede:
a) per il 1992 mediante utilizzo, per lire 1.100 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso a valere sugli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso cod. B. 2.2.);
b) per il 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 2.000 milioni delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992/ 1994.
3. A decorrere dal 1993 gli oneri saranno determinati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
(Variazioni i bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
in diminuzione
Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 1.100.000.000
in aumento
Cap. 20472 (di nuova istituzione)
Programma regionale 1.3.
Codificazione: 2.1.2.2.0.3.1.01.02.
" Spese per l'adeguamento tecnologico delle sedi dei Servizi e degli Uffici regionali
LR 4 novembre 1992, n. 59 " lire 1.100.000.000
(Urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello statuto ed entrerą
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.