Legge regionale 4 novembre 1992, n. 59 - Testo vigente

Legge regionale 4 novembre 1992, n. 59

Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico degli edifici sede degli uffici regionali.

(B.U. 10 novembre 1992, n. 48).

Art. 1.

(Finalitą).

1. La Giunta č autorizzata a porre in essere tutte le misure amministrative e finanziarie idonee alla realizzazione dei seguenti interventi che permettano l'adeguamento tecnologico degli edifici sede degli Uffici regionali:

a) "cablaggio intelligente";

b) sicurezza degli edifici anche mediante l'introduzione del controllo accessi;

c) sicurezza degli uffici occupati dal Servizio Elaborazione Dati (SED) e del "patrimonio informatico".

2. La Giunta č autorizzata, in particolare, a deliberare in merito a:

- affidamento dell'incarico per lo studio di massima;

- gara per la fornitura;

- affidamento della fornitura;

- installazione/gestione delle apparecchiature.

Art. 2.

(Cablaggio).

1. Per "cablaggio intelligente" si intende l'infrastruttura di collegamento fonia - dati, interno agli edifici, che permette il collegamento e la trasmissione dei dati, della voce e delle immagini tra apparecchiature tecnologicamente anche differenti come centralini telefonici, anche locali, telefoni numerici o decadici, fax, terminali, personal computers, reti di connessione dati locali o dipartimentali o in collegamento esterno, stampanti, lettori ottici, sensori e allarmi.

Art. 3.

(Sicurezza).

1. La sicurezza degli edifici sede degli uffici regionali si realizza mediante interventi di:

a) architettura generale di efficiente sicurezza di tutti gli stabili sedi di servizi ed uffici regionali;

b) eliminazione delle barriere architettoniche;

c) sicurezza contro gli incendi;

d) controllo degli accessi, comprendente la rilevazione delle presenze dei dipendenti e la gestione dei visitatori.

Art. 4.

(Sicurezza SED).

1. La sicurezza degli uffici occupati dal SED e del "patrimonio informatico" si attua attraverso i seguenti interventi:

a) adeguamento infrastrutturale dei locali assegnati e utilizzo di parte degli spazi posti nel sottosuolo della sede centrale;

b) adozione di misure di "safety" anche per incidenti non informatici;

c) predisposizione di sistemi particolari, attivi e passivi, contro il fuoco (irrigatori di gas spegnimento, impiego esclusivo di materiali ignifughi, defumigatori, ecc.);

d) strutture di backup anche non prettamente informatiche;

e) definizione organica della sicurezza;

f) tutela delle risorse informatiche.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per il quinquennio 1992/96 a complessive lire 5.100 milioni di cui lire 1.100 milioni per l'anno 1992 e annue lire 1.000 milioni indicativamente stabilite per gli esercizi successivi, grava sull'istituendo capitolo 20472 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per il 1992 mediante utilizzo, per lire 1.100 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso a valere sugli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso cod. B. 2.2.);

b) per il 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 2.000 milioni delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dal 1993 gli oneri saranno determinati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 6.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

in diminuzione

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 1.100.000.000

in aumento

Cap. 20472 (di nuova istituzione)

Programma regionale 1.3.

Codificazione: 2.1.2.2.0.3.1.01.02.

" Spese per l'adeguamento tecnologico delle sedi dei Servizi e degli Uffici regionali

LR 4 novembre 1992, n. 59 " lire 1.100.000.000

Art. 7.

(Urgenza).

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello statuto ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.