Legge regionale 24 agosto 1992, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 24 08 1992

Bollettino ufficiale 1 9 1992 n. 38

Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6, concernente: "Costituzione di una società per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta".

Art. 1

1. Dopo il comma due dell'articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6 (Costituzione di una società per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/ o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente comma tre:

" 3. I membri nominati dalla Regione nel Consiglio di amministrazione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o direzione di società per azioni o di enti pubblici;

b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società con più di dieci addetti, operanti nel campo dell'industria o dei servizi o dell'agricoltura o del commercio;

c) diploma di laurea. "

Art. 2

1. Dopo il comma quattro dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6, è aggiunto il seguente comma cinque:

" 5. I Sindaci effettivi e supplenti nominati dalla Regione devono avere i seguenti requisiti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti; o negli altri albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti. "

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.