Legge regionale 24 agosto 1992, n. 55 - Testo storico
Legge regionale n. 55 del 24 08 1992
Bollettino ufficiale 1 9 1992 n. 38
Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6, concernente: "Costituzione di una società per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta".
1. Dopo il comma due dell'articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6 (Costituzione di una società per la costruzione e l'esercizio in concessione dei gasdotti comunali e/ o consortili nel territorio della Regione Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente comma tre:
" 3. I membri nominati dalla Regione nel Consiglio di amministrazione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o direzione di società per azioni o di enti pubblici;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società con più di dieci addetti, operanti nel campo dell'industria o dei servizi o dell'agricoltura o del commercio;
c) diploma di laurea. "
1. Dopo il comma quattro dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1988, n. 6, è aggiunto il seguente comma cinque:
" 5. I Sindaci effettivi e supplenti nominati dalla Regione devono avere i seguenti requisiti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti; o negli altri albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti. "
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.