Legge regionale 24 agosto 1992, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 24 08 1992

Bollettino ufficiale 1 9 1992 n. 38

Modificazione della legge regionale 1o giugno 1982, n 12, concernente "Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima".

Art. 1

1. La lettera e) del comma uno dell'articolo 2 della legge regionale 1o giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), è così modificata:

" e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, dovranno essere scelti dal Consiglio regionale fra le persone aventi i seguenti requisiti:

1) per l'organo di amministrazione è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in agraria

b) diploma di perito agrario;

c) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di enti, istituti o fondazioni operanti in campo agricolo o in quello di tutela dell'ambiente naturale;

2) per l'organo di revisione è richiesto il seguente requisito: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti. "

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.