Legge regionale 24 agosto 1992, n. 45 - Testo storico

Legge regionale n. 45 del 24 08 1992

Bollettino ufficiale 1 9 1992 n. 38

Rifinanziamento della legge regionale 21 agosto 1990, n 50, concernente la tutela delle piante monumentali.

Art. 1

(Finalitą )

1. Per l’applicazione della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, concernente la tutela delle piante monumentali, č autorizzata a decorrere dall’anno 1992 l’ulteriore spesa di L. 60.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 39520 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.

3. Alla copertura della spesa di L. 60.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " a valere sull’accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato " Tutela ambiente e valorizzazione territorio " - C. 2.6 Alberi monumentali.

4. A decorrere dall’anno 1993 gli oneri derivanti dall’applicazione della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, saranno determinati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 2

(Variazioni al bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992, sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

In diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 60.000.000

In aumento

Cap. 39520 " Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto L. 60.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.