Legge regionale 24 giugno 1992, n. 32 - Testo vigente

Legge regionale 24 giugno 1992, n. 32

Finanziamento per l'anno 1992 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 come successivamente modificata ed integrata, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

(B.U. 7 luglio 1992, n. 30).

Art. 1.

(Autorizzazione di spesa).

1. Limitatamente all'anno finanziario 1992 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 come successivamente modificata ed integrata, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1992 al capitolo 64660.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1992, concernente potenziamento degli impianti di risalita (Sviluppo economico - intervento settoriali - turismo - punto D. 4.2.5.).

4. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta ".

Art. 2.

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" lire 7.000.000.000

b) in aumento

Cap. 64660 "Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio. Legge regionale 15 luglio 1985, n. 46. Legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, articolo 2, comma tre. Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 69. Legge regionale 29 marzo 1988, n. 17. Legge regionale 24 giugno 1992, n. 32 Lire 7.000.000.000

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.