Legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 19 06 1992

Bollettino ufficiale 30 6 1992 n. 29

Interventi regionali a favore dell’attività teatrale locale.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione riconosce nelle attività teatrali una componente importante del processo di diffusione della cultura e ne favorisce lo sviluppo anche come strumento di valorizzazione e rivitalizzazione del suo patrimonio storico ed etnico - linguistico.

Art. 2

(Contributi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative teatrali, nell’ottica della più ampia attuazione del pluralismo culturale e linguistico.

2. I contributi sono costituiti da finanziamenti annuali non cumulabili con altri finanziamenti regionali di analoga finalità.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all’articolo 2, per iniziative che si svolgono nell’ambito della regione e che perseguono le finalità enunciate nell’articolo 4:

a) le compagnie di professionisti con almeno due anni di attività continuativa nella regione;

b) le compagnie ed i gruppi amatoriali;

c) le associazioni legalmente riconosciute e con finalità culturali che organizzano corsi di formazione e avviamento al teatro.

Art. 4

(Iniziative ed attività )

1. I contributi sono assegnati per le iniziative e le attività intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

a) favorire lo sviluppo teatrale attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano;

b) valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano;

c) produrre nuovi spettacoli, riproporre spettacoli già parte integrante delle tradizioni popolari valdostane oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti;

d) organizzare rassegne di particolare rilevanza regionale anche con il concorso di compagnie italiane e francofone;

e) attuare dei programmi polivalenti nelle scuole di ogni ordine e grado, articolati nelle varie forme di spettacolo previa approvazione da parte degli organi collegiali scolastici;

f) organizzare corsi di avviamento al teatro.

2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta proporrà al Consiglio regionale l’adozione di un regolamento per determinare i criteri ed i parametri di concessione dei contributi di cui al comma uno.

Art. 5

(Domande di contributo)

1. I soggetti di cui all’articolo 3, per fruire dei contributi previsti dalla presente legge, debbono avanzare apposita istanza all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Le istanze debbono essere corredate dei documenti relativi alla configurazione giuridica del soggetto, nonché di una particolareggiata illustrazione delle attività programmate nella regione nell’anno successivo, di un analitico prospetto dei costi e dei ricavi previsti, nonché della indicazione relativa alle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione del programma.

3. Le compagnie di professionisti dovranno inoltre presentare, pena l’esclusione, i seguenti documenti:

a) nulla osta all’esercizio dell’attività rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) copia dei nulla osta rilasciati dall’Ufficio speciale di collocamento lavoratori dello spettacolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) copia del certificato di agibilità rilasciato dall’Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo ( ENPALS);

d) liberatoria ENPALS attestante che la compagnia non ha pendenze contributive.

4. Le compagnie amatoriali dovranno presentare copia del certificato di agibilità.

5. Per l’attuazione dei programmi polivalenti di cui alla lettera e) del comma uno dell’articolo 4, è necessario produrre copia della deliberazione dell’organo scolastico che approva l’iniziativa, esecutiva ai sensi di legge.

6. Limitatamente all’anno 1992 il termine di cui al comma uno è fissato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Erogazione dei contributi)

1. la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla pubblica istruzione, sentito il parere della competente commissione consiliare, approva entro il 28 febbraio di ogni anno il piano di riparto dei contributi.

2. L’erogazione dei contributi avviene in due rate: la prima, corrispondente al 70 percento del contributo previsto, dopo l’approvazione del piano e la seconda su presentazione della documentazione di cui all’articolo 7.

Art. 7

(Utilizzazione dei contributi)

1. I soggetti percipienti i contributi sono tenuti ad utilizzare i fondi in base alle iniziative ed ai progetti approvati nel piano di cui all’articolo 6 e secondo i tempi previsti.

2. I soggetti interessati sono tenuti, realizzata l’iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare entro sessanta giorni all’Assessorato regionale della pubblica istruzione una relazione sull’attività svolta corredata di dettagliato e documentato rendiconto.

3. Sulla base della relazione di cui al comma due viene corrisposta la residua parte del contributo.

4. In caso di mancata o parziale attuazione dell’iniziativa la giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il recupero totale o parziale del contributo concesso in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

5. Il materiale informativo e pubblicitario relativo alle iniziative ammesse a contributo deve riportare la dicitura " con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni, graverà sul capitolo 57491, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvederà mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il funzionamento di spese correnti) a valere sull’apposito accantonamento previsto nell’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso( cod. F. 2.3).

3. A partire dal 1993 alla determinazione degli oneri di cui al comma uno si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

Art. 9

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 500.000.000

b) in aumento:

programma regionale 2.2.4.08

codificazione 2.1.1.6.2.2.6.6.7.

Cap. 57491 (di nuova istituzione) " Contributi per lo svolgimento dell’attività teatrale " lire 500.000.000

Art. 10

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.