Legge regionale 17 giugno 1992, n. 26 - Testo vigente

Legge regionale 17 giugno 1992, n. 26

Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi.

(B.U. 23 giugno 1992, n. 27).

Art. 1.

1. L'esercizio dell'attivitą di allevamento di cinghiali e relativi ibridi č soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune sul cui territorio č ubicata l'azienda di allevamento.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 č rilasciata esclusivamente ad aziende che allevano cinghiali e relativi ibridi a scopo alimentare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 č rilasciata previa verifica, da parte del Servizio di Igiene, Sanitą Pubblica ed Assistenza Veterinaria dell'USL, dei requisiti igienici e strutturali dell'impianto, con particolare riferimento all'idoneitą della recinzione.

4. E' vietata la vendita di cinghiali o ibridi per scopi venatori e di ripopolamento.

5. Tutti i titolari di aziende in cui sono allevati cinghiali e relativi ibridi sono tenuti a presentare al Sindaco del Comune nel quale č ubicato l'allevamento la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Ministero della Sanitą 18 ottobre 1991, n. 427 ("Regolamento per la profilassi delle peste suina classica").

6. I dati della dichiarazione di cui al comma 5 sono trasmessi immediatamente dal Comune al Servizio di Igiene, Sanitą Pubblica ed Assistenza Veterinaria dell'USL, che provvede alla registrazione degli stessi ed all'assegnazione a ciascun allevamento, del numero progressivo, su base regionale, da notificarsi al proprietario dell'allevamento nei trenta giorni successivi al ricevimento dei dati.

Art. 2.

1. Tutti i titolari di aziende in cui sono allevati cinghiali e relativi ibridi devono istituire un apposito registro di azienda, vidimato dal Servizio di Igiene Sanitą Pubblica ed Assistenza Veterinaria dell'USL, nel quale devono essere annotati i seguenti dati:

a) consistenza dell'allevamento, con suddivisione per categorie e con registrazione delle nascite, data e numero dei cinghiali e relativi ibridi nati, entro quindici giorni dal parto;

b) acquisti (data, numero e categoria dei capi acquistati, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del venditore);

c) cinghiali e relativi ibridi morti (data del decesso, numero e categoria dei suini morti);

d) cinghiali e relativi ibridi macellati per uso familiare (data, numero e categoria);

e) cinghiali e relativi ibridi venduti (data della spedizione, numero dei suini spediti e categoria, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del compratore).

2. Il controllo del decesso di cui alle lettere c) e d) del comma 1 č effettuato dal veterinario di zona.

3. Il registro di Azienda deve essere esibito, su richiesta dei veterinari, che svolgono attivitą di vigilanza ai sensi dell'articolo 4 e deve essere conservato per un anno dalla data dell'ultima registrazione effettuata.

4. Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Sanitą 27 aprile 1983, ("Norme sanitarie per lo spostamento dei suini"), il veterinario competente per distretto accerta, al momento del carico, prima del trasporto, che i cinghiali o loro ibridi sono destinati unicamente ad impianti di macellazione o ad aziende di allevamento regolarmente autorizzate.

Art. 3.

1. Al fine di consentire l'identificazione di cinghiali e relativi ibridi ed il controllo della movimentazione degli stessi, tutti i capi presenti negli allevamenti di origine, aventi sede in Valle d'Aosta, entro e non oltre settanta giorni dalla nascita, e comunque prima di essere trasferiti dagli allevamenti stessi, devono essere contrassegnati all'orecchio sinistro, a cura del proprietario dell'allevamento, con marchio a tatuaggio riportante:

a) sigla di Aosta;

b) ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al Comune ove ha sede l'allevamento;

c) numero progressivo assegnato all'allevamento, su base regionale, dal Servizio di Igiene, Sanitą Pubblica ed Assistenza Veterinaria dell'USL.

2. Gli animali di cui all'articolo 1 introdotti in Valle d'Aosta dai Paesi comunitari o dai Paesi terzi devono essere contrassegnati entro settantadue ore dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, con il marchio previsto al comma 1, preceduto dalla sigla automobilistica internazionale del Paese di provenienza.

Art. 4.

1. La vigilanza sulle aziende in cui sono detenuti cinghiali o relativi ibridi ed i controlli sull'applicazione del tatuaggio sono svolti dai Veterinari del Servizio di Igiene, Sanitą Pubblica competenti per distretto, dell'USL della Valle d'Aosta, i quali, in occasione di periodici sopralluoghi, appongono il visto sul registro di azienda di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 5.

1. Per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge č prevista una sanzione amministrativa da Lire 1 milione a Lire 3 milioni.

2. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'autorizzazione all'azienda rilasciata ai sensi dell'articolo 1.

Art. 6.

1. I titolari delle aziende in cui sono allevati cinghiali e relativi ibridi sono tenuti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a richiedere l'autorizzazione di cui all'art, 1 a denunciare la presenza di cinghiali e relativi ibridi eventualmente gią presenti negli allevamenti.

Art. 7.

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.