Legge regionale 7 aprile 1992, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 07 04 1992

Bollettino ufficiale 14 4 1992 n. 16

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, concernente "Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell’Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti".

Art. 1

1. Il comma uno dell’articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante " Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell’Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti ", è così sostituito:

" 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle società cooperative di produzione e lavoro o miste con almeno il 40 percento di soci lavoratori o che svolgono, prevalentemente, attività socio - assistenziali ".

2. Il comma due dell’articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è così sostituito:

" 2. Sono considerate operazioni di capitalizzazione iniziale le spese sostenute o assunte, per avviare l’attività, in data successiva alla presentazione della domanda di iscrizione al registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, relative a:

a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento degli immobili necessari per l’esercizio dell’attività statutaria, compreso l’acquisto di aree e di complessi aziendali;

b) acquisto di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie prime e automezzi purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi ".

3. Al comma cinque dell’articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, le parole " del requisito " sono sostituite dalle parole " dei requisiti ".

Art. 2

1. L’articolo 6 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è così sostituito:

" Articolo 6

(Finanziamenti per investimenti)

" 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, di trasporto o miste per l’attuazione di progetti di sviluppo di espansione, con aumento del capitale sociale.

" 2. I nuovi investimenti devono essere finalizzati ad incrementi occupazionali o produttivi, allo sviluppo o all’ammodernamento dell’impresa o all’acquisizione di complessi aziendali.

" 3. I progetti di sviluppo o di espansione sono ammissibili a finanziamento se il rapporto tra il capitale netto, relativo all’ultimo bilancio approvato, sommato al nuovo apporto di capitale, e l’investimento complessivo previsto, dedotto il contributo regionale, è pari o maggiore di uno.

" 4. L’ammontare dei contributi di cui al comma uno è ammesso, con limite di L. 120.000.000, nella misura massima del triplo del nuovo apporto di capitale versato dai soci.

" 5. I contributi di cui al comma uno sono erogati anche in più soluzioni, previa documentazione delle spese sostenute ".

Art. 3

1. L’articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è così sostituito:

" Articolo 8

(Contributi in conto interessi)

" 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a società cooperative di produzione e lavoro, di consumo, di trasporto o miste su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito per le seguenti spese:

a) esecuzione di commesse o contratti;

b) anticipazioni su esportazioni;

c) anticipi alle importazioni di materie prime.

" 2. I contributi di cui al comma uno sono ammessi su scoperti di conto corrente d’importo non superiore al 30 percento del fatturato dell’esercizio precedente e in misura tale che l’interesse posto a carico della società cooperativa, con l’esclusione degli oneri accessori e delle relative spese, risulti pari al 50 percento del tasso ufficiale di sconto in vigore al momento dell’operazione.

" 3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli istituti di credito per l’erogazione dei contributi in conto interessi ".

Art. 4

1. L’articolo 9 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, e così sostituito:

" Articolo 9

(Comitato tecnico)

" 1. Per l’esame delle domande di finanziamento, di cui agli articoli 5, 6 e 7 e di concessione di contributi in conto interessi di cui all’articolo 8, è istituito presso l’Assessorato regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato un Comitato tecnico composto da:

a) Assessore regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato - Presidente;

b) esperti in materia di cooperazione, designati, in numero di due dalla Fédération régionale des coopératives valdôtaines, e, in numero di uno, da ciascuna delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvidenze per la cooperazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) un funzionario dell’Assessorato regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato appartenente alle qualifiche dirigenziali.

" 2. Funge da segretario del Comitato tecnico un impiegato, appartenente al 7o livello funzionale, del Servizio dell’industria, dell’artigianato ed energia dell’Assessorato regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

" 3. Il Comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

" 4. Il Comitato tecnico esprime pareri in ordine alle domande e ai progetti presentati sulla base dell’istruttoria effettuata dagli Uffici dell’Assessorato regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della valutazione effettuata dal Servizio valutazione e controllo investimenti dell’Assessorato medesimo.

" 5. Ai componenti il Comitato tecnico di cui alla lettera b) è corrisposto un compenso lordo di L. 80.000 per ogni seduta ".

Art. 5

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, è inserito il seguente articolo 12 bis:

" Articolo 12 bis

(Contributi alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo per attività di assistenza contabile, amministrativa, e fiscale alle società cooperative)

" 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all’articolo 11, contributi per le spese di assistenza contabile, amministrativa e fiscale, sostenute per l’erogazione di tali servizi alle società cooperative.

" 2. I contributi di cui al comma uno sono ammessi nel limite massimo del 30 percento delle spese sostenute e sono erogati su presentazione di consuntivo comprovante l’attività svolta.

" 3. Le spese ammissibili a contributo sono individuate con deliberazione della Giunta regionale ".

Art. 6

1. Le disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge si applicano anche ai progetti presentati nei diciotto mesi precedenti la data di entrata in vigore, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo ammesso.

Art. 7

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 3 e 5 gravano, rispettivamente, sui capitoli 46540, per lire 50.000.000 e 46560 per lire 250.000.000 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992.

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma uno si provvede per l’anno 1992 mediante utilizzo per lire 300.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull’accantonamento previsto all’allegato 8 al bilancio di previsione concernente " sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo " D. 2.3.

Su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 700.000.000.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 1993, gli oneri derivanti dall’applicazione della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, come modificata dalla presente legge, sono determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 8

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 69020: Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento L. 300.000.000

In aumento:

Programma regionale - 2.2.2.08.

Codifica ISTAT: 2.1.1.6.3.2.10.25.05.

Cap. 46540: Contributi in conto interessi a società cooperative su scoperti di conto corrente autorizzati da Istituti di credito. LR 17 agosto 1987, n. 80, articolo 8 LR 7 aprile 1992, n. 17, articolo 3 L. 50.000.000

Programma regionale: 2.2.2.08.

Codificata ISTAT: 2.1.1.6.3.2.10.25.05

Cap. 46560: Contributi alle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo per attività di assistenza contabile amministrativa e fiscale alle società cooperative. LR 17 agosto 1987, n. 80, articolo 11 bis; LR 7 aprile 1992, n. 17, articolo 5 L. 250.000.000

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.