Legge regionale 17 marzo 1992, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 17 03 1992

Bollettino ufficiale 24 3 1992 n. 13

Finanziamento per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d’Aosta, in armonia con i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 " Istituzione del servizio sanitario nazionale " e con le finalità di cui alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 " Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della donna, dei figli, della coppia e della famiglia ", provvede direttamente, nell’ambito dell’articolazione organizzativa e funzionale del servizio socio - sanitario regionale, alla realizzazione di presidi distrettuali, di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 " Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio - sanitario regionale ".

2. Al fine di cui al comma uno la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, predispone un piano annuale di investimenti per la realizzazione di presidi distrettuali.

3. La realizzazione del piano di investimenti comporta in particolare la diretta assunzione degli oneri per la progettazione, l’acquisto di immobili, la costruzione, compresa l’acquisizione di aree, ovvero per la ristrutturazione o l’ampliamento di beni di proprietà della Regione medesima o di altri enti locali.

4. Sono, altresì, a carico della Regione, gli oneri per l’arredamento e le attrezzature di primo impianto dei presidi.

5. Le opere realizzate rimangono o sono trasferite al patrimonio del Comune ove sono ubicate, con vincolo di destinazione all’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000.000.000, graverà sul capitolo 60480 " Spese per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali" del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 a valere sull’apposito accantonamento previsto dall’allegato n. 8 al bilancio stesso ( Cod E. 2.).

3. A decorrere dal 1993 l’onere suddetto sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per spese di investimento " lire 1.000.000.000

b) in aumento:

Cap. 60480 " Spese per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali. Legge regionale 21 novembre 1981, n. 21, articolo 10 Legge regionale 17 marzo 1992, n. 13 " lire 1.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.