Legge regionale 17 marzo 1992, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 17 marzo 1992, n. 10

Aumento del finanziamento annuo a favore de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT).

(B.U. 24 marzo 1992, n. 13).

Art. 1.

(Importo del finanziamento).

1. Il finanziamento a favore de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT) autorizzato con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, è aumentato, a decorrere dall'anno 1992, a lire 700 milioni, con imputazione della relativa maggiore spesa di lire 200 milioni al capitolo 47540 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura del maggior onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1992 quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario in corso a valere sull'accantonamento di lire 1.000 milioni previsto all'allegato 8 del bilancio stesso relativo a "Sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo" (D. 2.3.); su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 900 milioni. Per ulteriori lire 100 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso (D. 1.2.);

b) per gli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 400 milioni delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992/1994.

3. Per gli anni successivi a quello in corso gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 2.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" lire 100.000.000

Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" lire 100.000.000

b) in aumento:

Cap. 47540 "Contributo a l'Institut valdôtain de l'artisanat Typique. Legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 Legge regionale 17 marzo 1992, n. 10" lire 200.000.000

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.