Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88 - Testo vigente

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88

Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi.

(B.U. 30 dicembre 1991, n. 57).

Art. 1.

1. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, al fine dello smaltimento di liquami organici concentrati provenienti da attività produttive e dal trattamento di fanghi provenienti dallo spurgo di fosse biologiche, di fosse Imhoff e da impianti di depurazione a servizio di insediamenti civili, vengono utilizzati gli impianti di depurazione ubicati nei comuni di Brissogne ed Arnad.

2. Agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad possono essere conferiti esclusivamente liquami e fanghi prodotti nel territorio della regione. Eventuali liquami e fanghi provenienti da altre regioni e dall'estero possono essere conferiti ai suddetti impianti solo su preventiva autorizzazione dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4472 del 5 luglio 1985 così come integrata dalla deliberazione n. 5350 del 9 agosto 1985.

3. I liquami e fanghi di cui alla presente legge confluiscono agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad secondo i rispettivi bacini d'utenza comprendenti i seguenti comuni:

a) impianti di Brissogne:

comuni di: Allein, Antey - Saint - André, Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Doues, Etroubles, Fénis, Gignod, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Pontey, Pré - Saint - Didier, Quart, Rhêmes - Notre - Dame, Rhêmes - Saint - Georges, Roisan, Saint - Christophe, Saint - Denis, Saint - Marcel, Saint - Nicolas, Saint - Oyen, Saint - Pierre, Saint - Rhémy, Saint - Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve.

b) impianto di Arnad:

comuni di Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand - Saint - Anselme, Challand - Saint - Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Emarèse, Fontainemore, Gaby, Gressoney - La - Trinité, Gressoney - Saint - Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont - Saint - Martin, Verrès.

Art. 2.

1. I liquami e fanghi conferibili agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad sono quelli sottoindicati e devono comunque avere un contenuto in solidi sospesi non superiore a 9 percento in peso, quale parametro determinato secondo le metodiche ufficiali dell'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del Consiglio nazionale delle ricerche:

a) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di fosse biologiche e fosse Imhoff a servizio di:

1) pubbliche fognature;

2) singole abitazioni o complessi residenziali privati;

3) scarichi idrici esclusivamente civili, anche se all'interno di insediamenti produttivi;

b) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di impianti di depurazione civile;

c) liquami e fanghi originati da insediamenti produttivi di natura esclusivamente organica provenienti da lavorazioni di industrie alimentari e da lavorazioni i cui reflui risultino compatibili con i trattamenti biologici attuati presso gli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad.

2. Non possono comunque essere conferiti agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad liquami e fanghi provenienti da impianti di depurazione a servizio di strutture ospedaliere.

Art. 3.

1. I liquami e fanghi conferiti negli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad devono osservare per i parametri indicati nell'allegato A alla presente legge i valori massimi guida previsti, fermo restando che per i restanti parametri si prendono a riferimento i limiti di cui nella tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Art. 4.

1. La raccolta e il trasporto dei liquami e fanghi di cui alla presente legge è disciplinata ai sensi del DPR 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE numero 75/ 442 relativa ai rifiuti, n. 76/ 403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/ 319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e dalle conseguenti disposizioni regionali di applicazione.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, sentito il gruppo tecnico di cui all'articolo 1, è autorizzata a stabilire con propria deliberazione modalità e requisiti per le effettuazioni delle operazioni di raccolta e trasporto dei liquami e fanghi di cui al comma uno.

Art. 5.

1. I liquami e fanghi indicati all'articolo 2 possono essere conferiti agli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad solo dalle imprese autorizzate ai sensi della normativa di cui all'articolo 4, previa convenzione stipulata con i gestori dei suddetti impianti.

2. Il trattamento di liquami e fanghi provenienti da insediamenti produttivi è subordinato comunque alla stipula di una convenzione tra l'impresa produttrice e l'ente gestore dell'impianto di depurazione.

3. Le convenzioni di cui ai commi uno e due sono stipulate secondo schema - tipo definitivo con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale e devono in particolare disciplinare:

a) i requisiti di accettabilità dei liquami e fanghi;

b) le modalità di effettuazione del conferimento;

c) le procedure di prelievo dei campioni e di controllo della qualità;

d) la determinazione delle quantità massime conferibili;

e) le responsabilità dell'impresa produttrice e dell'impresa che svolge attività di conferimento;

f) le tariffe per la depurazione dei liquami e fanghi conferiti;

g) il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni all'impianto e delle tariffe previste da corrispondere a carico del conferitore e/o del produttore.

Art. 6.

1. Le spese per le operazioni di trattamento dei liquami e fanghi di cui alla presente legge sono a carico dei relativi conferitori e/o produttori.

2. La tariffa per la depurazione dei liquami e dei fanghi di cui alle lettere a) e b) del comma uno dell'articolo 2 è unica per entrambi gli impianti di depurazione e viene determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale.

3. Le tariffe per la depurazione dei liquami e fanghi di cui alla lettera c) del comma uno dell'articolo 2 sono determinate nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Il funzionamento e la gestione dell'impianto di depurazione di Arnad sono disciplinati da apposite disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico indicato all'articolo 1.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma uno si determinano in particolare: i requisiti di specializzazione richiesti per l'affidamento dell'impianto; lo schema di convenzione da stipulare con le imprese incaricate della gestione; lo schema di comandato per l'utilizzo dell'impianto.

3. Al funzionamento ed alla gestione dell'impianto di depurazione di Brissogne provvede l'ente gestore competente, secondo apposito regolamento approvato in conformità agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, previo parere del gruppo tecnico indicato all'articolo 1.

Art. 8.

1. Tutte le imprese autorizzate dalla Regione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di liquami e fanghi provenienti da insediamenti civili e produttivi devono comunicare all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale la provenienza, le quantità, la qualità e l'impianto di conferimento dei liquami e fanghi trasportati.

2. Tutti i titolari di insediamenti produttivi che si avvalgono di un proprio impianto di trattamento dei reflui prodotti devono comunicare all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale le quantità e la qualità dei reflui depurati.

3. Le comunicazioni di cui ai commi uno e due devono essere effettuate a partire dal 1992 entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento all'attività esercitata a decorrere dell'anno 1991.

Art. 9.

1. I titolari degli scarichi di insediamenti produttivi recapitati nelle pubbliche fognature dotate di impianto di depurazione sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari ed i limiti di accettabilità stabiliti dagli enti gestori degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature stesse.

2. Ove la potenzialità e le caratteristiche tecniche e di funzionamento dell'impianto di depurazione lo consentano, gli enti gestori possono autorizzare recapiti nelle pubbliche fognature in deroga ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, a condizione che lo scarico terminale non determini inquinamento anche temporaneo, ai sensi delle norme regionali vigenti o, comunque, pregiudizio alla salute pubblica.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate in conformità al parere espresso dal laboratorio di sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta in merito al rispetto delle condizioni di cui al comma due e formano allegato integrante del regolamento di gestione dell'impianto.

Art. 10.

1. Per la gestione dell'impianto di depurazione di Arnad, di cui al comma uno dell'articolo 7, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 600 milioni che grava sull'istituendo capitolo 59425 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di lire 600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " a valere sull'accantonamento di cui all'allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 concernente: Interventi di protezione dell'ambiente: a) Depurazione - realizzazione delle opere integrative per il centro di trattamento delle acque reflue sito in comune di Arnad - (aree di intervento settoriale - settore sanità E. 2.3).

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta ".

4. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all'articolo 11.

Art. 11.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 600.000.000

Variazione in aumento

Cap. 59425 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.2.1.09

Codificazione: 2.1.1.4.1.2.8.16.08

" Spese per il pagamento dei canoni di gestione dell'impianto di depurazione di Arnad "

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88 articolo 7 comma uno lire 600.000.000

Art. 12.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato - (Omissis).