Regolamento regionale 30 agosto 1968, n. - Testo vigente

Regolamento regionale 30 agosto 1968

Regolamento di esecuzione della legge regionale 2-2-1968 n. 1 sulla pensionabilità dell'indennità di lingua francese corrisposta al personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari della Regione Valle d'Aosta.

Art. 1

(1)

Il fondo di previdenza per il trattamento integrativo di quiescenza, istituito con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con deliberazione della Giunta regionale e così composto:

a) l'assessore alla pubblica istruzione della Regione - presidente;

b) il sovraintendente agli studi della Regione;

c) il direttore di ragioneria dei servizi scolastici dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione;

d) un funzionario dell'assessorato alle finanze della Regione, con qualifica di vice-dirigente, designato dall'assessore alle finanze;

e) un impiegato del servizio amministrazione del personale scolastico dei servizi scolastici dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione, di livello funzionale non inferiore al settimo, designato dall'assessore alla pubblica istruzione;

f) quattro rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e materne dipendenti dalla Regione, designati dai quattro sindacati più rappresentativi delle predette categorie a livello regionale;

g) un rappresentante designato dal sindacato o raggruppamento sindacale che conta il maggior numero di pensionati beneficiari del trattamento integrativo di quiescenza di cui alla citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato indicato alla lettera e) del precedente comma o, in sua assenza, da altro impiegato dello stesso servizio appositamente incaricato dal dirigente dal quale il servizio dipende.

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza dura in carica un quadriennio. Se nel corso del quadriennio taluno dei Consiglieri venga a mancare, per qualsiasi motivo, si provvede alla sua sostituzione sino al compimento del quadriennio.

Alla scadenza del quadriennio, il consiglio uscente rimane in carica sino alla nomina del nuovo consiglio (2).

Art. 3

Le eventuali eccedenze del Fondo di Previdenza disponibili possono essere utilizzate per la concessione di prestiti agli iscritti al Fondo stesso.

I prestiti sono concessi, di regola, soltanto agli iscritti che non abbiano superato 60 anni di età e che abbiano un'anzianità di almeno tre mesi di iscrizione al Fondo di Previdenza.

Art. 4

Sull'importo di ciascun prestito, che non potrà superare l'importo massimo di Lire 1.000.000 e che dovrà essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, sono trattenuti anticipatamente:

a) una quota per fondo di garanzia e spese di amministrazione;

b) l'ammontare degli interessi al tasso del 5%.

Art. 5

L'importo dei singoli prestiti e le modalità di concessione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 6

Il personale iscritto al Fondo di Previdenza può chiedere il riscatto degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo prestati nel periodo dal 5 gennaio 1947 al 31-12-1967. Per ottenere la valutazione degli anni riscattati agli effetti della pensione, gli interessati sono tenuti al pagamento per ogni anno e mese di servizio riscattato di un contributo di riscatto pari al 6% dell'80% dell'importo lordo mensile dell'indennità di lingua francese in godimento alla data della presentazione della domanda di riscatto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate a mese intero.

Art. 7

Per il versamento del contributo di riscatto è data facoltà agli iscritti di optare fra le seguenti forme di pagamento:

a) in contanti, da effettuare entro 45 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di concessione del riscatto;

b) in 24 rate mensili, da trattenere sugli assegni di attività;

c) in 60 rate mensili, da trattenere sugli assegni di attività.

In caso di pagamento rateale è dovuto, da parte dell'iscritto, l'interesse semplice del 5% annuo calcolato sul contributo di riscatto.

Art. 8

Il riscatto è concesso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza.

L'iscritto deve accettare il riscatto, o rinunciarvi, entro 45 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del riscatto.

Con provvedimento della Giunta Regionale, successivo all'accettazione del riscatto da parte dell'interessato, sarà accertata la somma da introitare quale contributo di riscatto.

I contributi di riscatto trattenuti ratealmente ed i relativi interessi sono versati al 31 dicembre di ogni anno sull'apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio di previsione dell'Amministrazione Regionale.

Art. 9

L'importo delle pensioni integrative viene liquidato d'ufficio dopo il collocamento a riposo dell'iscritto a norma di quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1.

Le deliberazioni di concessione di pensione sono sottoposte alla approvazione della Giunta Regionale per l'impegno vitalizio delle somme da corrispondere mensilmente agli aventi diritto.

Sulle pensioni grava una trattenuta del 2% a favore del fondo di Previdenza, oltre alle normali trattenute per tributi erariali e di bollo.

Le pensioni mensili sono liquidate posticipatamente al 15 di ogni mese presso gli Uffici Postali competenti.

Art. 10

In caso di decesso degli aventi diritto, sono liquidate agli eredi le pensioni di reversibilità ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1968 n. 1 e delle norme vigenti in materia di trattamento di quiescenza agli Insegnanti statali e ai loro eredi.

Art. 11

L'indennità una tantum in luogo di pensione è concessa, su domanda degli iscritti o dei loro eredi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Art. 12

Le spese di gestione e di amministrazione del Fondo, da approvare dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dalla Giunta Regionale, sono imputate all'apposito capitolo in gestione speciale della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione.

Art. 13

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza predispone il bilancio di previsione per la gestione del Fondo, con le seguenti voci di entrata e di spesa:

ENTRATE:

a) proventi per trattenute dirette agli iscritti al Fondo e ai pensionati;

b) proventi per contributi a carico della Regione;

c) proventi per interessi maturati sul Fondo;

d) proventi per alienazione di titoli di proprietà per integrazione del Fondo stesso;

e) proventi per contributi di riscatto e relativi interessi;

f) proventi per ritenute erariali gravanti su trattamenti di pensione;

g) proventi per gestione fondo prestiti;

h) proventi vari eventuali.

SPESE:

1) SPESE PER:

a) liquidazione del trattamento di quiescenza ai pensionati;

b) gettoni di presenza ai componenti il Consiglio di Amministrazione e al Segretario;

c) spese generali del fondo;

d) versamento ritenute erariali gravanti sui trattamenti di pensione.

2) INVESTIMENTI PER:

a) concessione di prestiti agli iscritti al Fondo;

b) reimpiego dei capitali del Fondo in beni immobili o in titoli di Stato.

Art. 14

Al 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il conto consuntivo di gestione del Fondo di Previdenza, compilato sulla base delle voci di cui al precedente articolo 13 e da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale. Nel conto consuntivo, oltre alle risultanze della gestione di competenza, deve risultare anche la situazione patrimoniale del Fondo di Previdenza.

Art. 15 (3).

Art. 16

L'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre di ogni anno viene utilizzato per l'acquisto di beni immobili, oppure per l'acquisto di titoli di Stato o di obbligazioni garantite dallo Stato, da depositare su apposito conto presso il Tesoriere dell'Amministrazione Regionale.

¦

(1) Articolo così sostituito dall'art. unico del R.R. 10 dicembre 1990, n. 2.

L'articolo 1 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. unico del R.R. 23 marzo 1982, n. 3:

"Il fondo di previdenza per il trattamento integrativo di quiescenza, istituito con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni, è amministrato da un consiglio di amministrazione nominato con deliberazione della Giunta regionale e così composto:

a) l'assessore alla pubblica istruzione della Regione - presidente;

b) il sovraintendente agli studi della Regione;

c) un funzionario dell'assessorato alla pubblica istruzione della Regione, con qualifica di vice-dirigente, designato dall'assessore alla pubblica istruzione;

d) un funzionario dell'assessorato alle finanze della Regione, con qualifica di vice-dirigente, designato dall'assessore alle finanze;

e) quattro rappresentanti del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e materne dipendenti dalla Regione ivi compreso il personale in quiescenza, designati congiuntamente dai sindacati più rappresentativi della scuola elementare e materna della Regione tra gli appartenenti alle dette categorie di personale.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente a un impiegato dell'assessorato della pubblica istruzione della Regione".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"Il Fondo di Previdenza per il trattamento integrativo di quiescenza, istituito con legge regionale 2-2-1968 n. 1, è amministrato da un Consiglio di Amministrazione nominato con deliberazione della Giunta Regionale e così composto:

a) l'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione - Presidente;

b) un funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione designato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione - Membro;

c) un Insegnante elementare ed un Direttore didattico designati dal Sindacato della Scuola elementare della Regione più rappresentativo - Membri.

Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione designato dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.".

(2) Comma aggiunto dall'art. unico del R.R. 23 marzo 1982, n. 3.

(3) Articolo abrogato dall'art. unico del R.R. 23 marzo 1982, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

"Ai componenti e al Segretario del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza viene corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di Lire 5.000 nette.".