Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 74 - Testo storico

Legge regionale n. 74 del 16 12 1991

Bollettino ufficiale 24 12 1991 n. 56

Aumento dell’ammontare degli assegni a favore delle guide, aspiranti guide alpine e loro superstiti, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1991 l’ammontare degli assegni di anzianità e invalidità a favore delle guide e aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito in annue lire 2.600.000. Il medesimo importo costituisce la base di determinazione, ai sensi di legge, degli assegni di reversibilità.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue lire 65.000.000, graverà sul capitolo 64360 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1991 e sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede, per gli anni 1991/ 1993, mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030 del bilancio annuale per l’anno finanziario 1991 e pluriennale 1991/ 1993, a valere sugli accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio stesso, concernente " Ostello per la gioventù " (Area d’intervento settoriale - settore della politica sociale - E 1.3.) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991; su detto accantonamento rimane a disposizione la minor somma di lire 135.000.000.

3. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate all’articolo 3.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 65.000.000

b) in aumento:

Cap. 64360 " Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti. "

Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, articolo 12 e 18 lettera d).

Legge regionale 8 maggio 1979, n. 29, art. 14, comma due.

Legge regionale 22 marzo 1983, n. 12, articolo 3.

Legge regionale 31 maggio 1983, n. 39, articolo 6 e 12.

Legge regionale 21 dicembre 1984, n. 70, art. 15.

Legge regionale 8 giugno 1987, n. 46.

Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 104.

Legge regionale 10 maggio 1988, n. 32.

Legge regionale 5 aprile 1989, n. 22.

Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 74 lire 65.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.