Legge regionale 26 novembre 1991, n. 68 - Testo storico
Legge regionale n. 68 del 26 11 1991
Bollettino ufficiale 3 12 1991 n. 53
Modifica del comma uno dell’articolo 10, della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 concernente: "Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d’Aosta e garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza".
(Oggetto)
1. Il comma uno dell’articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 (Trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d’Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro - capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza) è così sostituito:
" 1. Negli anni 1991 e 1992 i trasferimenti di cui al comma uno dell’articolo 2 non potranno essere, in termini nominali, inferiori al totale di quelli assegnati nell’anno precedente in applicazione della presente legge ".
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 2.096 milioni per il 1991 e in lire 3.075 milioni per l’anno 1992 gravano sul cap. 20500 del bilancio di previsione della Regione per il 1991 e sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione dell’anno successivo.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede:
a) per l’anno 1991 mediante utilizzo, per lire 2.096 milioni, dello stanziamento iscritto al cap. 67030 a valere sull’accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio per l’anno 1991 concernente " Assistenza tecnologica alle imprese artigianali e industriali " (Area attività produttive - Servizio alle imprese - D 3.5).
b) per l’anno 1992 mediante utilizzo, per lire 3.075 milioni, delle risorse disponibili iscritte al cap. 67030 del bilancio pluriennale 1991- 1993.
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " Lire 2.096.000.000
In aumento
Cap. 20500 " Trasferimenti finanziari correnti ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite per l’esercizio delle funzioni di competenza.
Legge regionale 8 agosto 1989, n. 61
Legge regionale 26 novembre 1991, n. 68 "
Lire 2.096.000.000
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.