Legge regionale 6 novembre 1991, n. 66 - Testo storico

Legge regionale n. 66 del 06 11 1991

Bollettino ufficiale 19 11 1991 n. 51

Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell’Envers.

Art. 1

(Finalità )

1. Per l’ammodernamento e la sistemazione della strada dell’Envers nei tratti compresi tra i Comuni di Arvier e Pontey e tra quelli di Montjovet e Hône e nel Comune di Donnas è autorizzata, per il triennio 1991/ 1993 la spesa di lire 10.000 milioni, ripartite nel modo seguente:

a) anno 1991: 1.500 milioni;

b) anno 1992: 4.000 milioni;

c) anno 1993: 4.500 milioni.

Art. 2

(Modalità e procedure)

1. Il progetto di massima per l’intero percorso della strada dell’Envers sarà sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.

2. È demandato alla Giunta regionale, fatte salve le procedure previste dalle leggi vigenti, di assumere per l’opera di cui trattasi, le decisioni relative all’approvazione dei progetti esecutivi, all’appalto e all’esecuzione dei lavori, all’approvazione dei finanziamenti ed alla liquidazione delle spese nei limiti degli stanziamenti recati dai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivanti dall’applicazione della presente legge, previsto in lire 10.000 milioni per il triennio 1991/ 1993 e in lire 1.500 milioni per l’anno 1991, graverà sull’istituendo capitolo 51490 " Spese per l’ammodernamento e la sistemazione della strada dell’Envers " del bilancio di previsione per l’anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura di cui al comma uno si provvede:

a) per l’anno 1991, mediante per lire 1.500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spesa d’investimento " del bilancio per l’esercizio 1991 a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al Bilancio stesso concernente " Interventi coordinati con l’ANAS (Area Territorio - Progetto e trasporti e viabilità - B 2.4) ".

b) per gli anni 1992/ 1993 mediante utilizzo, per lire 8.500 milioni, delle risorse disponibili iscritte al Capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1992- 1993.

3. A decorrere dall’anno finanziario 1992 ad eventuali rideterminazioni degli oneri previsti dalla presente legge si provvederà con le leggi di bilancio ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 4

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento L. 1.500.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.2.1.03.

Codificazione: 2.1.2.1.0.3.9.17.6

Cap. 51490 (di nuova istituzione)

Spese per l’ammodernamento e la sistemazione della strada dell’Envers L. 1.500.000.000

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.