Legge regionale 5 settembre 1991, n. 57 - Testo vigente

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 57

Ulteriori aggiornamenti e modifiche della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, istitutiva di un assegno annuo di riconoscimento a favore degli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta.

(B.U. 17 settembre 1991, n. 42).

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° luglio 1991 l'importo annuo lordo dell'assegno di riconoscimento a favore degli ex insegnanti di scuola sussidiata, istituito con legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, è rideterminato in lire 4.800.000 per gli aventi titolo con cinque anni di servizio, riconosciuto o riconoscibile a tali effetti.

2. Per ogni anno di servizio in più, riconosciuto rispetto al minimo di anni cinque, l'importo annuo indicato nel comma uno è maggiorato di lire 150.000 lorde.

3. A coloro che percepiscono un qualsiasi trattamento pensionistico di importo superiore al minimo stabilito per le pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la misura dell'assegno annuo di riconoscimento, determinata in conformità dei commi uno e due, è decurtata di un importo corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico in godimento ed il minimo stabilito per le pensioni INPS.

4. Ai fini della concessione dell'assegno di riconoscimento e della determinazione del relativo importo non sono computabili i servizi di insegnamento prestati nelle scuole sussidiate della Valle d'Aosta, per i quali la Regione abbia provveduto al versamento delle contribuzioni previdenziali all'INPS. Inoltre, sono esclusi dal beneficio, pur avendo compiuto il cinquantesimo anno di età, coloro che prestano attività di lavoro dipendente.

Art. 2.

1. Gli oneri per l'applicazione della presente legge, valutati in lire 190.000.000 per l'anno 1991 e annue lire 305.000.000 a decorrere dall'esercizio 1992, faranno carico al capitolo 54720 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso e ai corrispondenti capitoli di bilancio dei successivi esercizi.

2. Alla copertura del maggior onere di lire 115.000.000 rispetto allo stanziamento iscritto al bilancio, si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione di lire 115.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 " fondo globale per il finanziamento di spese correnti " a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio, concernente " produzioni artigianali tipiche e tradizionali: b) incentivazione delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali (area attività produttive - servizi alle imprese - 03.6.) "; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 1.185.000.000. Per gli anni 1992 e 1993, alla copertura del maggiore onere complessivo di lire 460.000.000 si provvede mediante utilizzo per corrispondente importo delle risorse disponibili al capitolo 67000 del bilancio pluriennale della Regione 1991/1993.

3. Per gli anni successivi l'onere occorrente all'applicazione della presente legge sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

In diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 115.000.000

In aumento

Settore 4 - " promozione sociale "

Programma 2.2.4.01 " Istruzione e cultura - personale scolastico "

Cap. 54720 " Spese per la corresponsione dell'assegno di riconoscimento alle ex insegnanti di scuole sussidiate ".

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 57

L. 115.000.000