Legge regionale 5 settembre 1991, n. 54 - Testo vigente

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 54

Finanziamento dell'intervento di potenziamento ed ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile, istituito con legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, nonché delle spese di organizzazione e manutenzione della rete medesima.

(B.U. 17 settembre 1991, n. 42).

Art. 1.

(Potenziamento e ampliamento).

1. Per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, "Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio Protezione Civile", è autorizzata: per il biennio 1991/1992 la spesa complessiva di lire 6.100 milioni, così suddivisa:

a) anno 1991: L. 1.500 milioni

b) anno 1992: L. 4.600 milioni.

2. A decorrere dall'anno 1993, gli eventuali oneri necessari per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni sono determinati con legge di bilancio.

Art. 2.

(Organizzazione e manutenzione).

1. Per l'organizzazione e manutenzione della rete regionale di radiocomunicazioni è autorizzata la spesa annua di lire 156 milioni che, per gli anni finanziari 1991- 1992, graverà sul capitolo 40720 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

(Organi e strumenti).

1. E' demandata alla Giunta regionale ogni determinazione in merito all'impiego ed alla liquidazione delle spese di cui all'articolo 1.

2. Gli interventi relativi al potenziamento ed ampliamento della rete di radiocomunicazioni nonché quelli di manutenzione della medesima sono attuati a cura dell'Ufficio regionale della protezione civile dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, il quale indirizza e controlla la corretta metodologia di realizzazione ed utilizzo delle strutture.

Art. 4.

(Norme finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 grava sul capitolo 40700 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991, e sui capitoli corrispondenti dei futuri bilanci.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma uno si provvede:

a) per l'esercizio 1991 mediante riduzione di lire 1.500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1991 (Area strutture regionali - sistema informatico pubblico - C - 2- 4);

b) per l'esercizio 1992 mediante utilizzo della somma di lire 4.600 milioni delle risorse iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991-1993.

3. A decorrere dal 1993 gli oneri derivanti di cui agli articoli 1 e 2 saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Art. 5.

(Variazione di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per finanziamento di investimento " L. 1.500.000.000

In aumento

Cap. 40700 " Spese per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile - legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70 articolo 3 ".

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 54 L. 1.500.000.000

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.