Legge regionale 5 settembre 1991, n. 53 - Testo vigente

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 53

Spese per la predisposizione dell'apparato scientifico e per l'allestimento del costituendo Museo archeologico regionale.

(B.U. 17 settembre 1991, n. 42).

Art. 1.

1. Al fine di dare inizio ai lavori di allestimento di un primo lotto del costituendo Museo archeologico regionale, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare la spesa necessaria attinente alla fase preparatoria finalizzata all'apertura al pubblico della nuova istituzione sulle seguenti categorie di intervento:

a) allestimento strutturale delle sale espositive compreso tutto l'apparato arredamentale, con relativo impianto di illuminazione (vetrine, supporti, spot, ecc.);

b) schedatura e catalogazione dei reperti;

c) censimento grafico e fotografico di tutti i materiali oggetto di esposizione;

d) didattica museale. Predisposizione di impianti audiovisivi a scopo didattico e divulgativo con l'ausilio di elaboratori elettronici (computers grafici per ogni singola sala o gruppi di sale e per ogni singolo argomento, materiale, riprese filmate e apparecchiature);

e) restauro materiale (bronzeo, vitreo, ceramico, lapideo, pavimenti musivi, ecc.) proveniente dagli scavi e predisposto per l'esposizione, particolari consulenze e collaborazione con istituti di restauro nazionale;

f) documentazione grafica. Supporti a carattere didattico, rielaborazione di planimetrie, assonometrie, sezioni, piante di distribuzione e di confronto per la musealizzazione;

g) realizzazione di plastici;

h) materiale fotografico. Realizzazione di fotografie ed ingrandimenti di reperti, monumenti, grafici e zone di scavo;

i) materiale didattico (realizzazione di tabelloni, scritte varie, didascalie, ecc.), concernenti le singole sale e tutti i materiali esposti;

l) materiale documentario (schede varie e dépliants) atti ad illustrare settori del museo o materiali singoli come vetri, bronzi, ceramica, ecc., o monumenti vari;

m) catalogo e/o cataloghi settoriali del museo.

Art. 2.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di L. 1.300.000.000 che graverà sull'istituendo capitolo n. 65925 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante prelievo della somma di L. 1.300.000.000 dal capitolo 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio di previsione per l'anno 1991, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio stesso (Area di intervento settoriale. Settore patrimonio archeologico ed etnografico E. 4.7.).

3. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri saranno determinato con la legge di bilancio ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 67030: " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 1.300.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.2.4.9. " Attività culturali musei, beni culturali ed ambientali ".

Codificazione: 2.1.2.2.0.3.06.6.09.

Cap. 65925: (di nuova istituzione)

"Spese per la predisposizione dell'apparato scientifico e per l'allestimento del costituendo Museo archeologico regionale" L. 1.300.000.000