Legge regionale 5 settembre 1991, n. 50 - Testo vigente

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 50

Disposizioni per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale.

(B.U. 17 settembre 1991, n. 42).

Art. 1

(Finalità ed obiettivi). (1)

1. La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ed al titolo IV della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), provvede ad interventi programmatori, organizzativi ed economici-finanziari per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 (Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale).

2. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano con provvedimenti della Giunta regionale, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con particolare riferimento alla potestà di indirizzo tecnico, promozione e supporto spettanti alla Regione in forza della sopracitata legislazione statale.

Art. 2

(Coordinamento fra sistema informativo sanitario e sistema informativo regionale).

1. Al fine di coordinare gli interventi previsti dalla presente legge con il sistema informativo regionale, la Giunta regionale procede, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, in rapporto ai temi e alle specifiche problematiche da affrontare, alla costituzione di appositi gruppi di lavoro interdisciplinari, formati dai responsabili dei servizi regionali interessati e integrati con la partecipazione dei responsabili dei servizi dell'Unità sanitaria locale o personale dirigente delle unità operative interessate, nonché da esperti individuati in rapporto ai temi ed alle problematiche da affrontare.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 500 milioni.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 60470 "Spese per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale" (di nuova istituzione) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante riduzione dell'importo di lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 67030 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" sull'intervento previsto all'allegato n. 8, (codice di riferimento C 2.3.) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario relativo alla gestione dei servizi dell'Unità sanitaria locale.

4. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Art. 4

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento L. 500.000.000

Variazioni in aumento

Programma regionale 2.2.3.02

Codifica 2.1.1.4.1.2.8.8.08

Cap. 60470 (di nuova istituzione)

"Spese per interventi finanziari per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale" L. 500.000.000

¦

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 agosto 1994, n. 58.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"(Finalità ed obiettivi)

1. La Regione Valle d'Aosta nell'ambito delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 " Istituzione del servizio sanitario nazionale " ed al titolo IV della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, " Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica " accelera con propri interventi programmatori, organizzativi ed economico - finanziari lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 " Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio - sanitario regionale ".

2. Gli interventi di cui al comma uno si attuano con provvedimenti della Giunta regionale diretti ad attivare e/ o acquisire procedure, programmi e metodologie a base informatizzata (software) per la programmazione e gestione dei servizi sanitari, nonché mediante assunzione diretta di spese per l'acquisto di tecnologie informatiche (hardware).".