Legge regionale 5 settembre 1991, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 05 09 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d’Aosta, di laboratori della Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali.

Art. 1

(Autorizzazione al concorso finanziario)

1. È autorizzato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, il concorso finanziario della Regione, quantificato in lire 100.000.000 per il 1991, nelle spese per il funzionamento, in Valle d’Aosta, di laboratori della Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazioni dei beni architettonici e ambientali istituita presso il Politecnico di Torino.

Art. 2

(Stipula convenzione)

1 Tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Politecnico di Torino si stipulerà un’apposita convenzione volta a regolare le modalità di gestione e di funzionamento dei laboratori della Scuola di cui all’articolo 1, nonché le caratteristiche che gli stessi e le attività didattiche ad essi collegate dovranno assumere per continuare a fruire delle sovvenzioni per i prossimi esercizi finanziari.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. L’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100.000.000 per il 1991, graverà sul cap. 56630, di nuova istituzione, denominato: " Spese nell’interesse della Regione per la realizzazione delle attività di una Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali ", del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " a valere sull’accantonamento previsto dall’allegato n. 8 al bilancio per l’anno 1991 denominato: " Centro post universitario " (Area di intervento settoriale - settore della cultura - E. 4.6.); su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 900.000.000.

3. Ad una eventuale rideterminazione degli oneri finanziari relativi al 1992 e agli anni successivi, si provvederà con l’approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente: " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti L. 100.000.000

in aumento

Programma regionale: 2.2.4.06.

" Istruzione e cultura - Interventi a carattere scolastico " Codificazione: 1.1.1.4.8.2.06.04.07.

Cap. 56630 (di nuova istituzione)

" Spese nell’interesse della Regione per la realizzazione delle attività di una Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali ". L. 100.000.000

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.