Legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 - Testo vigente

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 46

Utilizzo di carta riciclata.

(B.U. 17 settembre 1991, n. 42).

Art. 1.

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta incentiva l'uso della carta riciclata per i fabbisogni del settore pubblico raccordandosi con i consorzi di raccolta e riutilizzo della carta da macero ed accelerando l'attuazione delle norme che prevedono la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di cui agli articoli 4, 6 e 11 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, recante norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

Art. 2.

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Giunta regionale predispone le ricerche e le indagini sui consumi reali di carte vergini negli uffici pubblici e privati e sui costi organizzativi, gestionali e di investimento relativi all'uso di carta riciclata; sulla base delle risultanze di tali analisi, soggette a revisione periodica triennale, il Consiglio regionale aggiorna gli interventi finanziari di cui all'articolo 4 per l'utilizzo della carta riciclata.

Art. 3.

1. La Regione, in accordo con i Comuni, promuove nel corso del prossimo triennio una apposita campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare riferimento all'educazione dei giovani in età scolare.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma uno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un piano triennale di iniziative promozionali e di campagne di informazione, finalizzate a incentivare, in particolare, l'uso della carta riciclata da parte degli enti pubblici della Regione, delle scuole e delle imprese private, ricercando il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, previa intesa con le autorità scolastiche competenti. Il piano deve individuare la tipologia degli interventi, le relative modalità di attuazione e la spesa prevista per la realizzazione delle singole iniziative.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale procede ad individuare, con propria deliberazione, il servizio o ufficio regionale responsabile degli adempimenti previsti, e si può avvalere dell'opera di esperti e studiosi in materia o di enti e istituti specializzati, previa convenzione tra la Regione e gli enti e istituti medesimi.

Art. 5.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assume gli opportuni provvedimenti atti a garantire che, per una quota non inferiore al 20 percento dell'intero fabbisogno di carta dell'Amministrazione regionale e degli enti e aziende da essa dipendenti, sia fatto fronte con prodotti cartotecnici ottenuti mediante processi di recupero.

2. Per ogni quintale di carta riciclata acquistata, la Regione riconosce agli enti pubblici un contributo pari al 40 percento del costo. La Regione può stipulare convenzioni con ditte o consorzi di commercializzazione della carta da macero, che prevedano un premio pari al 40 percento del prezzo di mercato per ogni quintale di carta da macero acquistata in Valle d'Aosta e venduto a una cartiera che produce carta riciclata. Le procedure e le modalità di erogazione dei contributi e le convenzioni - tipo che possono essere stipulate sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Art. 6.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive annue lire 200 milioni, grava sugli istituendi capitoli n. 59310 e 59311 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per l'anno 1991, mediante riduzione di lire 200 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spesa di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso concernente " Fondo incrementativo del patrimonio regionale - Area istituzionale A 0.9 "; su detto intervento risulta quindi la minor somma di lire 7.700.670.000.

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 7.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " Lire 200.000.000

In aumento

Programma regionale 2.2.1.09

Codificazione 02.01.02.03.02.05.10.16.08

Cap. 59310 (di nuova istituzione)

"Interventi regionali per il recupero della carta riciclata"

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 46

Lire 150.000.000

Programma regionale 2.2.1.09

Codificazione 02.01.01.04.02.02.10.16.08

Cap. 59311 (di nuova istituzione)

"Spese per una campagna di informazione concernente il recupero della carta riciclata

Legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 - art. 3"

Lire 50.000.000