Legge regionale 4 settembre 1991, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 04 09 1991

Bollettino ufficiale 10 9 1991 n. 41

Interventi regionali per favorire l’accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della "Banca della Valle d’Aosta SpA", delle casse rurali della Valle d’Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Autonoma Valle d’Aosta concede agli enti aventi facoltà di accedere al credito agevolato della Cassa depositi e prestiti, contributi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti in via prioritaria con la Cassa medesima, con la "Banca della Valle d’Aosta SpA ", con le casse rurali della Valle d’Aosta e quindi con gli istituti di credito ordinario e speciale, in base alle norme stabilite dai successivi articoli.

Art. 2

(Limiti d’intervento)

1. I contributi regionali, calcolati sulle rate di ammortamento dei mutui concessi dagli istituti di cui all’articolo 1, per le stesse opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, non possono superare il limite percentuale dell’80 per cento.

2. L’importo massimo dei mutui attivabili annualmente da ciascun ente è stabilito come segue:

a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti lire 1.000.000.000

b) comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti lire 1.500.000.000

c) comuni con popolazione dal 2.001 a 5.000 abitanti lire 2.000.000.000

d) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti lire 3.000.000.000

e) altri beneficiari lire 1.500.000.000

Art. 3

(Divieto di cumulo)

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali.

Art. 4

(Atti istruttori per l’adesione di massima)

1. Le domande di ammissione al contributo vanno presentate all’Assessore alle finanze, dopo che l’istituto mutuante ha comunicato la disponibilità di massima a concedere il finanziamento e comunque non oltre la data di concessione definitiva del mutuo. Le domande vanno corredate dai seguenti documenti:

a) progetto esecutivo dell’opera da eseguire con indicazione del costo di realizzazione o, in caso di acquisto di beni mobili, del preventivo di spesa;

b) relazione sulle finalità dell’opera o destinazione del bene da acquisire;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell’ente di non aver usufruito e di impegno a non usufruire, per le medesime iniziative, di altri contributi o provvidenze regionali;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell’ente, in caso di richiesta di finanziamento ad un istituto di credito ordinario, di avere interpellato in via preliminare e con esito negativo la Cassa depositi e prestiti sino al tetto massimo previsto dalla circolare annuale della Cassa stessa, la "Banca della Valle d’Aosta SpA" e le casse rurali della Valle d’Aosta;

e) copia della deliberazione, divenuta esecutiva, di approvazione del piano finanziario relativo all’opera da finanziare.

2. L’assessore alle finanze, ottenuto il preventivo riconoscimento di effettiva necessità di esecuzione dell’opera o di acquisizione dei beni da parte degli Assessorati o servizi competenti per materia, presenta alla Giunta regionale l’elenco delle iniziative ammissibili a contributo.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce le iniziative da ammettere a contributo ed i limiti d’intervento, demandando alla Giunta regionale l’adozione di ogni successivo provvedimento.

4. L’accoglimento, in via preliminare, della domanda di contributo da parte del Consiglio regionale viene comunicato agli enti richiedenti dall’Assessore delle finanze. L’adesione di massima, tuttavia, non costituisce impegno della Regione alla concessione del relativo finanziamento.

Art. 5

(Procedura di concessione)

1. Per la formale concessione dei contributi sulla base dell’adesione di massima, l’Assessorato delle finanze deve acquisire la dimostrazione che gli istituti autorizzati hanno concesso il mutuo richiesto ed accertare l’entità degli oneri di ammortamento a carico degli enti richiedenti.

2. L’Assessore alle finanze, ad istruttoria ultimata, sottopone all’approvazione della Giunta regionale la concessione definitiva dei contributi e la quantificazione della relativa spesa.

Art. 6

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi regionali sono erogati agli enti in rate aventi la stessa scadenza del piano di ammortamento.

2. I contributi deliberati dalla Giunta regionale costituiscono limite di impegno per il bilancio della Regione per tutta la durata del mutuo.

Art. 7

(Decadenza)

1. I contributi regionali sono revocati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, in caso di alienazione durante il periodo di ammortamento del mutuo, da parte dell’ente mutuario, dell’opera realizzata o del bene acquisito con il finanziamento degli istituti indicati nell’articolo 1 della presente legge in caso di rinuncia o di revoca del finanziamento medesimo. Sono inoltre revocati in caso di comprovata inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 8

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77, concernente interventi regionali per favorire l’accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

2. Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77, che comportano limiti di impegno con scadenza successiva all’entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere erogate e i relativi oneri gravano sull’autorizzazione di spesa già iscritta in base alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 e successive integrazioni al capitolo 33680, del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, la sui denominazione è:

"Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa depositi e prestiti - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77".

3. Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata con la presente legge, che comportano limiti di impegno con scadenza successiva all’entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere erogate e i relativi oneri gravano sull’autorizzazione di spesa già iscritta in base alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 e successive integrazioni al capitolo 33720 del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli di futuri bilanci, la cui denominazione viene così modificata: "Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa depositi e prestiti -rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 abrogata dalla legge regionale".

4. A decorrere dall’anno 1992 gli oneri necessari sono iscritti, in relazione alla proiezione dei piani di ammortamento, sui futuri bilanci, ai sensi del comma uno dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

5. Alle domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, e tuttora in corso di istruttoria, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono previsti per l’esercizio 1991 in lire 500 milioni e gravano sullo stanziamento già iscritto al capitolo 33700 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991, che presenta la necessaria disponibilità e che assume la seguente denominazione: "Contributi agli enti ammessi al credito della Cassa depositi e prestiti sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa medesima, con la "Banca della Valle d’Aosta SpA" e con le casse rurali della Valle d’Aosta - Prime rate - Legge regionale".

2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 6 della presente legge i conseguenti oneri sono annualmente iscritti, a decorrere dall’anno 1992, con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi del comma uno dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, per l’importo risultante dall’approvazione degli impegni assunti.

Art. 10

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.