Legge regionale 31 agosto 1991, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 31 08 1991

Bollettino ufficiale 5 9 1991 n. 40

Disciplina dell’attività di guida turistica e accompagnatore turistico.

Art. 1

(Finalità )

1. L’esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

2. La qualifica di " guida turistica " è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

3. La qualifica di accompagnatore turistico è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.

4. L’esercizio delle professioni di cui ai commi 2 e 3, non è consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificatamente demandate alle guide ed aspiranti guide alpine ed ai maestri di sci dalle leggi regionali.

Art. 2

(Rilascio della licenza di abilitazione per l’esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico)

1. L’esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è subordinato al possesso di licenza.

2. La licenza è rilasciata, per i residenti in Valle d’Aosta, dal Comune di residenza del richiedente.

3. Per i non residenti in Valle d’Aosta, che intendono esercitare la professione in Valle d’Aosta in modo continuativo, la licenza è rilasciata dal Comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio.

4. Nella licenza di cui al comma 1, devono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell’interessato;

b) estremi dell’attestato con il quale è stata riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione.

c) lingue straniere per le quali è stata riconosciuta l’abilitazione all’esercizio della professione.

5. La licenza ha validità di un anno e, salvo quanto disposto dall’articolo 10, si intende automaticamente rinnovata di anno in anno mediante il pagamento, nei termini prescritti, della relativa tassa.

6. Per le guide turistiche il rinnovo è peraltro subordinato alla soddisfazione dell’obbligo di aggiornamento, ai sensi dell’articolo 14.

7. Sono esonerati dall’obbligo di munirsi della licenza gli accompagnatori turistici aventi cittadinanza straniera, domiciliati all’estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

8. È altresì esentato dall’obbligo di munirsi della licenza chi svolge non professionalmente l’attività di accompagnatore turistico o di guida turistica esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con riconosciuto carattere turistico promozionale diretto solo a favorire i propri associati.

Art. 3

(Esercizio stabile della professione di guida turistica da parte di professionisti specificatamente abilitati in altre regioni o in Stati esteri aderenti alla Cee)

1. I professionisti che risultano in possesso di un attestato di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, rilasciato dalle competenti autorità di altra Regione o Stato estero aderenti alla Cee, e che intendono esercitare stabilmente in Valle d’Aosta sono tenuti, successivamente al conseguimento della licenza di cui all’articolo 2 comma 1, a frequentare, con profitto, il primo corso di aggiornamento utile, organizzato ai sensi dell’articolo 14.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunque risultare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

Art. 4

(esami per il rilascio della licenza di guida turistica e accompagnatore turistico)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 123, comma 2, del rdl 18 giugno 1931, n. 773 " Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ", il rilascio della licenza per l’esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico è subordinato all’esito favorevole di prove d’esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell’accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all’apposita Commissione giudicatrice prevista dall’articolo 5.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono espletate, di norma, in unica sessione annuale indetta con decreto dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il decreto di cui al comma 2 fissa inoltre i termini e le modalità di effettuazione delle prove di esame ed indica la lingua o le lingue in cui il candidato può chiedere di essere esaminato.

Art. 5

(Composizione e funzionamento della Commissione d’esame)

1. La Commissione giudicatrice degli esami di cui all’articolo 4, comma 1, è composta come segue:

a) l’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Sovrintendente regionale ai beni culturali e ambientali o un suo delegato;

c) il direttore dell’ufficio regionale per il turismo, o un suo delegato;

d) un docente di geografia, designato dalla Giunta regionale;

e) un docente di lingua francese, designato dalla Giunta regionale;

f) un docente di ciascuna lingua straniera oggetto d’esame, designato dalla Giunta regionale;

g) un rappresentante nominato d’intesa tra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentantive a livello regionale.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell’Ufficio regionale per il turismo.

3. Ai componenti della Commissione estranei all’Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 30.000 (trentamila) per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.

Art. 6

(Requisiti di ammissione all’esame)

1. Ai fini dell’ammissione all’esame, gli aspiranti all’esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o d’altro Stato membro della Cee;

b) maggiore età;

c) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito in Stato estero membro della Comunità europee, oppure del diploma specifico di qualificazione della professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato; l’equivalenza del diploma conseguito in uno Stato estero membro della Cee al corrispondente diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado italiano deve risultare da apposita certificazione rilasciata dall’autorità competente apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto;

d) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli artt. 11, comma 1 e 123, comma 2, del rdl 18 giugno 1931, n. 733 e successive modificazioni; e) idoneità fisica all’esercizio della professione, certificata dall’ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

Art. 7

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, nonché le lingue straniere, previste dal decreto di cui all’articolo 4, in cui desidera essere esaminato.

Art. 8

(Materie d’esame)

1. Le materie d’esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

a) Guida turistica

Prova scritta:

caratteri storico - artistici, geografici, paesaggistici ed economici della Valle d’Aosta.

Prova orale:

1) materie della prova scritta;

2) buona conoscenza della lingua francese e della lingua italiana;

3) compiti e norme di esercizio dell’attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica della Regione autonoma Valle d’Aosta;

4) colloquio facoltativo in una o più lingue straniere, a scelta del candidato, purché previste nell’ambito del decreto di cui all’articolo 4, comma 3.

b) Accompagnatore turistico

Prova scritta:

1) geografia turistica italiana, europea ed extra - europea;

2) legislazione in materia di organizzazione turistica;

3) tecnica turistica;

4) nozioni di storia della Valle d’Aosta.

Prova orale:

1) materie della prova scritta;

2) nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria, doganale e turistica;

3) colloquio obbligatorio in una lingua straniera, indicata dal candidato, purché prevista nell’ambito del decreto di cui all’articolo 4, comma 3.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di un giudizio di idoneità o non idoneità.

3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta non sono ammessi a sostenere la prova orale.

4. Sono abilitati all’esercizio della rispettiva professione i candidati che hanno conseguito l’idoneità nelle due prove d’esame.

5. La Giunta regionale riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all’atto della presentazione della domanda, approva l’elenco degli abilitati all’esercizio della professione, rispettivamente di guida turistica e accompagnatore turistico.

6. Il Presidente della Giunta regionale rilascia all’interessato l’attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza d’esercizio della professione da parte del Comune, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l’accertamento delle relative capacità tecniche e delle lingue straniere conosciute.

Art. 9

(Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici)

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi istituiti presso l’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

2. I Comuni sono tenuti a trasmettere all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle licenze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 10

(Documento di riconoscimento)

1. Il Sindaco, all’atto del rilascio della licenza, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso.

2. In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1 dell’articolo 6; la sussistenza del requisito di cui alla lettera e) del medesimo comma, deve essere comprovata, ai fini della vidimazione del documento di riconoscimento, da apposito certificato medico di data non anteriore a tre mesi.

3. Per ottenere la vidimazione annuale del documento di riconoscimento le guide turistiche devono aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma dell’articolo 14.

Art. 11

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe da applicare per le prestazioni delle guide turistiche sono fissate annualmente con decreto dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 12

(Divieti)

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici nell’esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione e, in particolare, attività di carattere commerciale.

2. Il divieto di cui al comma 1 comprende inoltre l’esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.

3. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva licenza.

Art. 13

(Agevolazioni per le guide turistiche)

1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di licenza, quando accompagnano visitatori, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell’articolo 12 e del rdl 18 gennaio 1937, n. 448: " Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri ", in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati, esistenti sul territorio per il quale hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione.

Art. 14

(Obbligo di aggiornamento per le guide turistiche)

1. La frequenza, con profitto, almeno ogni triennio, a un corso di aggiornamento e perfezionamento, all’uopo organizzato dall’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, è obbligatoria per tutte le guide turistiche.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, la guida turistica deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo; in tale ipotesi la validità della licenza è prorogata sino alla data di conclusione del corso stesso.

3. Le modalità di accertamento del profitto per coloro che frequentano i corsi di aggiornamento e perfezionamento sono stabilite dall’Assessore regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita, anche occasionalmente, attività di guida turistica e di accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

2. La guida turistica che applica tariffe diverse da quelle fissate in conformità all’articolo 11 o che incorre nelle violazioni previste dall’articolo 12, commi 1 e 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

3. Le agenzie di viaggio che si avvalgono della collaborazione di guide turistiche e accompagnatori turistici sprovvisti della licenza di cui all’articolo 2 o che applicano tariffe difformi da quanto disposto in applicazione dell’articolo 11, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.000.000 a lire 4.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

4. Nel caso di reiterate violazioni alle norme della presente legge, può essere disposta la sospensione della licenza da un mese ad un anno, ovvero, per casi di particolare gravità, la revoca della licenza.

5. La revoca della licenza è altresì disposta qualora il titolare della stessa non abbia ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 14 ovvero abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza venne rilasciata.

6. Ogni altra violazione alle norme della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 16

(Vigilanza e controllo)

1. Fermo restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull’attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, sono esercitati dai Comuni.

Art. 17

(Norme transitorie)

1. Le guide turistiche e i corrieri, in possesso delle licenze di cui all’articolo 123 del rdl 18 giugno 1931, n. 773, ed all’articolo 11 del rdl 18 gennaio 1937, n. 448, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui all’articolo 9.

2. I Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, l’elenco nominativo dei titolari delle licenze di cui al comma 1, con l’indicazione della specifica professione esercitata.

3. I titolari della licenza per l’esercizio della professione di corriere sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indice una Sessione straordinaria per esami di accompagnatore turistico. A tale sessione sono ammessi i candidati che dimostrano di aver prestato, nel triennio 1988/ 1990, almeno centocinquanta giorni effettivi di accompagnamento a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio.

5. Ai fini dell’ammissione alla sessione straordinaria di esami gli interessati debbono presentare apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dell’applicazione dell’articolo 5, comma 3, previsto in annue Lire 2.000.000, grava sull’istituendo cap. 64170 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci;

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 per l’anno 1991 si provvede mediante riduzione di lire 2.000.000 dal capitolo 64120 del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso.

3. A decorrere dall’anno 1992 lo stesso onere sarà determinato ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 19

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 64120 " Spese per l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative atte a migliorare l’offerta turistica " L. 2.000.000

in aumento

prog. regionale 2.2.2.12

codificazione 2.1.1.4.2.2.6.24.09

Cap. 64170 (di nuova istituzione)

" Spese per il funzionamento della Commissione d’esame per il rilascio della licenza di guida e accompagnatore turistico " L. 2.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.