Legge regionale 23 agosto 1991, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 23 08 1991

Bollettino ufficiale 3 9 1991 n. 39

Ordinamento della professione di accompagnatore della natura.

Art. 1

(Professione di accompagnatore della natura)

1. Allo scopo di promuovere una migliore conoscenza della Valle d’Aosta e la sensibilità al problema della conservazione e protezione della natura è riconosciuta la professione di accompagnatore della natura, disciplinata dalla presente legge ai sensi delle lettere q) e u) del comma uno dell’articolo 2 dello Statuto speciale.

2. L’accompagnatore della natura è abilitato ad accompagnare persone in zone di montagna, lungo itinerari che si svolgono su sentieri o talora su tracce, su pendii erbosi o detritici, con esclusione di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai, e comunque di percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedono, per la progressione, l’uso di corda, piccozze e ramponi; è compito dell’accompagnatore della natura far conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti storici, etnografici e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni.

3. Alla disciplina e all’organizzazione degli accompagnatori della natura provvede l’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 2

(Autorizzazione all’esercizio della professione)

1. Nella Regione Valle d’Aosta l’esercizio stabile della professione di accompagnatore della natura è subordinato ad autorizzazione.

2. L’autorizzazione è concessa, per i residenti in Valle d’Aosta, dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente.

3. Per i residenti in altre regioni o all’estero, che intendano esercitare la professione in Valle d’Aosta in modo continuativo, l’autorizzazione è concessa dal Sindaco del Comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio.

4. Il Comune che rilascia l’autorizzazione ne dà comunicazione immediata all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 3

(Esercizio stabile della professione di accompagnatore della natura da parte di professionisti specificamente abilitati in altre regioni o in Stati aderenti alla Comunità economica europea( CEE))

1. I professionisti che risultano in possesso di un attestato di abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore della natura o comunque di un titolo ad esso equipollente, rilasciato dalle competenti autorità di altra regione o Stato estero aderente alla CEE, e che intendano esercitare stabilmente in Valle d’Aosta, sono tenuti, successivamente al conseguimento dell’autorizzazione di cui al comma uno dell’articolo 2, a frequentare, con profitto, il primo corso di aggiornamento utile, organizzato ai sensi dell’articolo 13.

2. I soggetti di cui al comma uno debbono comunque risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma uno dell’articolo 5.

Art. 4

(Esercizio saltuario della professione)

1. L’esercizio saltuario della professione da parte di accompagnatori della natura o professionisti aventi qualifiche corrispondenti, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall’estero, non è soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 2, ma subordinato all’osservanza delle norme di cui all’art. 11, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato italiano, di altre Regioni o Province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza.

Art. 5

(Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o d’altro Stato della CEE;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui al comma uno dell’articolo 11 ed al comma due dell’articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni: " Testo unico della legge di pubblica sicurezza ";

c) possesso di licenza di scuola di primo grado, o della licenza elementare per i nati in data anteriore al 1o gennaio 1957; per i cittadini degli altri Stati aderenti alla CEE è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente ai sensi di legge;

d) età minima di diciotto anni;

e) idoneità psico - fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal competente servizio dell’Unità sanitaria locale in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di autorizzazione;

f) idoneità tecnica all’esercizio della professione, comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami organizzati a norma degli articoli 6 e 12.

Art. 6

(Accertamento dell’idoneità tecnica)

1. Gli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnica all’esercizio della professione di accompagnatore della natura in Valle d’Aosta comprendono prove orali sui seguenti argomenti:

a) topografia, cartografia e orientamento;

b) nozioni di geografia fisica, di geologia, di meteorologia e di climatologia, con particolare riguardo ai territori di montagna;

c) ordinamento e deontologia della professione di accompagnatore della natura e disciplina della responsabilità degli esercenti professioni alpine, con particolare riguardo alla disciplina vigente in Valle d’Aosta;

d) caratteri fisici, geologici, meteorologici, climatologici, vegetazionali, faunistici, antropici, etnografici e storici del territorio valdostano con particolare riferimento ai parchi naturali e agli ambiti di tutela ambientale;

e) elementi di legislazione ambientale;

f) nozioni di pronto soccorso in montagna;

g) lezioni pratiche di soccorso alpino;

h) lingua italiana e lingua francese.

2. Gli esami di cui al presente articolo e i relativi corsi di formazione sono organizzati a norma dell’articolo 12.

3. I partecipanti ai corsi sono tenuti a pagare una tassa di iscrizione, a sostenere le spese di alloggio, mantenimento e trasporto, e a concorrere alle spese di organizzazione dei corsi stessi nella misura stabilita dal bando del corso.

4. I partecipanti residenti in Valle d’Aosta sono tenuti, oltre che al pagamento della tassa d’iscrizione, a pagare le sole spese di alloggio, mantenimento e trasporto.

Art. 7

(Procedura per l’autorizzazione)

1. Le domande per la concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 devono essere inoltrate al Comune competente a norma dello stesso articolo 2.

2. L’Amministrazione comunale è tenuta a dare risposta entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; in caso di mancata risposta, l’istanza si intende respinta.

Art. 8

(Revoca dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 è revocata in ogni tempo con provvedimento del Comune che l’aveva concessa, allorché l’interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma uno dell’articolo 5 o non abbia ottemperato all’obbligo di aggiornamento di cui all’articolo 13, salvo che ricorrano le circostanze di cui al comma due dell’articolo 13.

Art. 9

(Validità dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2 ha validità a tempo indeterminato, ma la sua efficacia è condizionata alla vidimazione biennale della tessera personale.

2. Gli accompagnatori autorizzati devono munirsi di una tessera personale, rilasciata dal Comune concedente, conforme al modello stabilito dall’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e soggetta a vidimazione biennale a cura del Comune stesso.

3. In sede di vidimazione si accerta la permanenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma uno dell’articolo 5 e l’ottemperanza all’obbligo di aggiornamento di cui all’articolo 13.

Art. 10

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali degli accompagnatori della natura in Valle d’Aosta sono stabilite con decreto dell’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, su proposta dell’Unione valdostana guide di alta montagna( UVGAM) e sentite le associazioni locali di accompagnatori della natura, esse sono vincolanti per tutti gli accompagnatori della natura esercenti stabilmente in Valle d’Aosta.

Art. 11

(Limitazioni del numero dei clienti)

1. Ciascun accompagnatore non può accompagnare gruppi di più di venticinque clienti; per le gite scolastiche regolarmente organizzate devono partecipare almeno due insegnanti.

Art. 12

(Partecipazione all’UVGAM e alle società locali)

1. Gli accompagnatori della natura residenti in Valle d’Aosta che abbiano conseguito l’idoneità tecnica a norma dell’articolo 6 sono iscritti in apposito elenco speciale degli accompagnatori della natura tenuto dall’UVGAM.

2. Gli accompagnatori della natura iscritti nell’elenco speciale di cui al comma uno si possono riunire in associazioni locali, le quali partecipano alle attività sociali dell’UVGAM limitatamente ai problemi concernenti la loro professione.

3. Gli accompagnatori della natura sono esclusi dal godimento delle provvidenze di cui all’articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, recante " Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d’Aosta ", e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L’UVGAM, con la collaborazione di associazioni ed esperti operanti a livello regionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale degli accompagnatori della natura, organizzando per conto e in accordo con la Regione i corsi e gli esami per l’accertamento dell’idoneità tecnica all’esercizio della professione, nonché organizzando, d’intesa con la Regione e le società locali interessate, corsi di aggiornamento e perfezionamento.

5. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di cui al comma quattro devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione dell’Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali cui è altresì riservata la designazione di un componente la Commissione incaricata di svolgere gli esami di cui all’articolo 6.

Art. 13

(Obbligo di aggiornamento)

1. La frequenza, con profitto, almeno ogni triennio, a un corso di aggiornamento e perfezionamento organizzato a norma del comma quattro dell’articolo 12 è obbligatoria per tutti gli accompagnatori della natura.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza a uno dei corsi entro il termine del triennio, per causa di forza maggiore riconosciuta dall’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, l’accompagnatore della natura deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo.

3. La mancata frequenza al corso di aggiornamento immediatamente successivo comporta in ogni caso la revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 8.

4. Le modalità di accertamento del profitto per coloro che frequentano i corsi di aggiornamento e perfezionamento sono stabilite nel regolamento dell’UVGAM, previa approvazione dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 14

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, attività di accompagnatore della natura, senza essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

2. Gli accompagnatori della natura che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui al comma due dell’articolo 1, sono condannati alla sanzione pecuniaria, da un minimo pari al doppio della tariffa di una giornata di accompagnatore ad un massimo pari al decuplo della tariffa predetta, in caso di recidiva è disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

3. Nel caso di violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11, la sanzione pecuniaria varia da un minimo pari alla tariffa di una giornata di accompagnatore ad un massimo pari al quintuplo della tariffa predetta, o fino al decuplo in caso di recidiva.

5. Le sanzioni sono applicate con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 15

(Collaborazione al Soccorso alpino valdostano)

1. Gli accompagnatori della natura in attività di servizio che ne facciano domanda sono ammessi come soci aggiunti a far parte dell’ente " Soccorso alpino valdostano " di cui all’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, come modificato dalla legge regionale 5 aprile 1989, n. 22.

Art. 16

(Esercizio della professione di accompagnatore della natura da parte di guide e aspiranti guide)

1. Coloro che siano in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di guida o aspirante guida alpina possono ottenere altresì l’autorizzazione all’esercizio della professione di accompagnatore della natura in Valle d’Aosta, purché in possesso dell’idoneità tecnica specifica all’esercizio medesimo, comprovata dalla frequenza al corso e dal superamento del relativo esame limitatamente a quanto previsto alle lettere c), d) ed e) del comma uno dell’articolo 6.

2. Le guide e aspiranti guide alpine che abbiano conseguito l’idoneità tecnica all’esercizio della relativa professione prima del 1982, devono, per conseguire l’idoneità tecnica di cui al comma uno, frequentare un corso integrativo e sostenere un colloquio finale.

3. L’esercizio della professione di accompagnatore della natura è compatibile con quello della professione di guida o aspirante guida alpina.

4. Coloro che ottengono la qualifica di guida o aspirante guida alpina in un corso organizzato dall’UVGAM nel quale si impartiscono le stesse lezioni teoriche nelle materie naturalistiche, previste per i corsi di accompagnatori della natura, conseguono automaticamente tale qualifica.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto nell’ultimo anno in Valle d’Aosta attività conforme a quanto previsto dal comma due dell’articolo 1, e la cui attività sia attestata da enti locali, dall’Ente parco nazionale Gran Paradiso o da enti gestori di parchi regionali, possono ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di accompagnatore della natura senza frequentare i corsi e superare gli esami di cui alla lettera f) del comma uno dell’articolo 5, purché siano in possesso degli altri requisiti di cui all’articolo 5 e purché sostengano un colloquio sulle materie di cui all’articolo 6.

2. La domanda di autorizzazione e di ammissione al colloquio deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.