Legge regionale 3 aprile 1991, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 03 04 1991

Bollettino ufficiale 9 4 1991 n. 16

Orario di lavoro del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali.

Art. 1

(Orario di lavoro)

1. L’orario ordinario di lavoro del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali, in applicazione della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, recante disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione, č stabilito in trentasei ore settimanali.

2. L’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, č abrogato.

Art. 2

(Urgenza)

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.