Legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 27 03 1991

Bollettino ufficiale 2 4 1991 n. 14

Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge definisce i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di propri rappresentanti presso società, enti, istituti, aziende e fondazioni che la Regione Valle d’Aosta effettua in base a leggi, regolamenti e convenzioni. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) quando per la nomina o designazione è esplicitamente richiesto il requisito soggettivo di Consigliere regionale;

b) nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;

c) nel caso in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile, in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;

d) quando si tratta di designazioni di funzionari regionali previste dalla legge;

e) quando si tratta di nomine effettuate sulla base di designazioni, anche multiple, formulate da associazioni, ordini professionali, organizzazioni sindacali o da enti ed organi esterni all’Amministrazione regionale.

Art. 2

(Competenza)

1. Le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, società, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale.

2. La nomina e designazione del presidente, vicepresidente, amministratore delegato e presidente del collegio dei sindaci di enti od istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta regionale.

3. Ogni disposizione di legge regionale o di regolamento regionale, in contrasto con i commi uno e due, è abrogata.

Art. 3

(Commissione per le nomine)

1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione per le nomine, composta dai membri della seconda commissione consiliare permanente allargata ai Capigruppo e presieduata dal Presidente del Consiglio.

2. Le nomine, le proposte di nomina, le designazioni, le conferme ed eventuali proroghe sono soggette al parere della Commissione per le nomine di cui al comma uno.

Art. 4

(Pubblicità )

1. Entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno è pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco predisposto dalla Commissione di cui all’articolo 3, delle nomine, designazioni, proposte di nomina, conferme e proroghe da effettuarsi nel semestre successivo da parte di tutti gli organi della Regione con l’indicazione:

a) degli enti, società, istituzioni, aziende o fondazioni presso cui occorre precedere ad una nomina o designazione;

b) del numero di persone da nominare o designare;

c) dei regolamenti, leggi o convenzioni che prevedono la nomina o la designazione;

d) dall’organo regionale cui spetta provvedere alla nomina o designazione;

e) degli eventuali requisiti richiesti;

f) dei compensi o indennità eventualmente previsti;

g) del termine per la presentazione delle candidature per ogni nomina o designazione.

2. Il termine fissato per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale non deve essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco delle nomine o designazioni.

3. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma uno, la Commissione per le nomine verifichi la necessità di effettuare ulteriori nomine, può procedere, con le stesse modalità di cui al comma uno, all’integrazione degli elenchi.

Art. 5

(Proposta di candidatura)

1. La Giunta regionale, i Gruppi consiliari ed i singoli Consiglieri regionali, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati ed i singoli cittadini inoltrano al Presidente del Consiglio regionale le proposte di candidatura. 2. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni relative al candidato stesso:

a) dati anagrafici completi e residenza;

b) titolo di studio;

c) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta utile in relazione allo specifico incarico;

d) elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società a partecipazione pubblica ed in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte al momento della presentazione della proposta ed anteriormente;

e) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti.

3. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all’accettazione dell’incarico, sottoscritta dal candidato.

4. Le proposte di candidature prive dei dati e della documentazione di cui ai commi due e tre non sono prese in considerazione.

Art. 6

(Procedure)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, le proposte di candidatura sono trasmesse alla Commissione per le nomine perché esprima il suo parere.

2. La Commissione per le nomine, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere e lo trasmette all’organo regionale cui spetta la nomina o designazione.

3. Se entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione la Commissione per le nomine non esprime parere, la documentazione stessa è trasmessa all’organo competente, che provvede direttamente alla nomina o designazione.

Art. 7

(Attribuzioni della Commissione per le nomine)

1. La Commissione per le nomine, in relazione al parere di cui all’articolo 3, ha il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto. 2. La commissione raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, può procedere all’audizione del candidato.

3. La mancata presentazione del candidato all’audizione produce di diritto la decadenza dalla candidatura salvo gravi e comprovati motivi di giustificazione.

4. Il parere negativo della Commissione per le nomine, fondato sulla non rispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o nella esposizione della situazione patrimoniale e delle cariche ricoperte in società, è vincolante.

5. Qualora a seguito del parere espresso dalla Commissione per le nomine, l’organo competente ai sensi dell’articolo 2 ritenga di procedere alla nomina di persona diversa da quelle la cui candidatura è stata sottoposta al parere della Commissione, si applica la procedure prevista dagli articoli 5 e 6.

6. La procedura di cui agli articoli 5 e 6 si applica integralmente anche nel caso di conferma.

7. La mancata sussistenza o il venire meno dei requisiti personali prescritti per la nomina o la sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’articolo 11 possono essere accertati dalla Commissione per le nomine in ogni momento, e comportano la decadenza del nominato o del designato dall’incarico ricoperto.

Art. 8

(Accettazione della nomina o designazione)

1. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione ne dà notizia all’interessato.

2. La persona designata o nominata ai sensi della presente legge, entro dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di cui al comma uno, deve comunicare allo stesso organo la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

a) l’assenza di motivi di incompatibilità;

b) l’inesistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;

c) la consistenza del proprio patrimonio al momento della nomina o designazione;

d) l’intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali.

3. La comunicazione di cui al comma due deve essere corredata dalla fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4. Le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) del comma due devono essere ripresentate entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato.

5. La mancanza o infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma due comporta la decadenza dalla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti nell’esercizio del mandato.

Art. 9

(Relazione sull’attività svolta)

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione sono tenuti, nell’espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi degli organi statutari della Regione nei settori di competenza delle società, enti, istituzioni e fondazioni in cui sono chiamati ad operare.

2. Quando ne siano richiesti e comunque ogni due anni, coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione sono tenuti ad inviare al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio una relazione sull’attività svolta. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma uno l’organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione può revocarla, previo parere della Commissione per la nomine.

Art. 10

(Sostituzioni)

1. Nel caso in cui una persona nominata o designata ai sensi della presente legge cessi l’incarico per dimissioni o per qualunque altra causa l’organo competente provvede alla sostituzione seguendo la procedura stabilita.

2. In caso di necessità ed urgenza l’organo competente può provvedere ad una nomina provvisoria, in attesa del completamento della procedura di sostituzione, scegliendo, in quanto possibile, il candidato tra quelli già scrutinati dalla Commissione per le nomine ritenuti idonei.

Art. 11

(Incompatibilità )

1. Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e tranne i casi previsti dal comma due dell’articolo 1, gli incarichi cui si riferiscono le nomine o designazioni effettuate ai sensi della presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

a) Consiglieri regionali;

b) dipendenti della Regione e degli enti, istituti, società e aziende della Regione;

c) consulenza continuativa prestata in favore della Regione e degli enti soggetti a controllo regionale o collaborazione continuativa con gli stessi;

d) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori di Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Le incompatibilità di cui al comma uno non si applicano alle nomine o designazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge, se non dopo la loro naturale scadenza ovvero nel caso in cui per qualunque causa venga attivata la procedura di sostituzione.

Art. 12

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge l’elenco delle nomine e designazioni che devono essere effettuate nel primo semestre 1991 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.