Legge regionale 1° marzo 1991, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 1 marzo 1991, n. 5

Pubblicazione di una rivista di informazione sull'attività degli organi e degli uffici della Regione.

(B.U. 12 marzo 1991, n. 11).

Art. 1.

(Finalità).

1. La Regione Valle d'Aosta, allo scopo di dare la più ampia diffusione all'informazione, sull'attività degli organi e degli uffici regionali, pubblica una rivista, in lingua italiana e francese, avente cadenza mensile.

2. Gli spazi della rivista sono suddivisi in tre settori: una prima parte dedicata alla cronaca informativa sulle attività dell'Amministrazione regionale quali mostre, convegni, attività della Consulta regionale per la condizione femminile, notizie utili; una seconda suddivisa in parti uguali per le informazioni riservate all'attività del Consiglio regionale e dei suoi organi e per quelle della Giunta regionale; una terza per garantire ad ogni gruppo consiliare uno spazio adeguato e autogestito.

Art. 2.

(Criteri e modalità).

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nei limiti fissati dalla presente legge e nell'ambito della normativa attinente l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio, è incaricato di stabilire criteri e modalità per la redazione, la stampa e la diffusione della pubblicazione.

Art. 3.

(Titolo).

1. La rivista s'intitola: "Regione autonoma della Valle d'Aosta - Notiziario mensile/Région autonome de la Vallee d'Aoste - Bulletin mensuel".

Art. 4.

(Comitati di direzione e redazione).

1. La direzione della rivista è affidata ad un Comitato di direzione composto dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, dal Presidente della Giunta o suo delegato, dei due Vicepresidenti del Consiglio regionale, dal direttore responsabile e dal condirettore della pubblicazione.

2. Spetta al Comitato di direzione stabilire, attraverso un apposito regolamento interno, le procedure atte a garantire le finalità espresse nell'articolo 1, nel rispetto del confronto politico e culturale.

3. La redazione della rivista è affidata ad un Comitato diretto dal Capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta, condiretto dal Capo Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio e composto da non più di tre redattori incaricati, aventi adeguata professionalità ed iscritti all'Ordine dei giornalisti o direttori di pubblicazione periodica.

4. Per una migliore presentazione grafica della rivista e per ottenere una pubblicazione di più facile lettura, il Comitato di redazione si avvale dell'opera di un grafico impaginatore.

Art. 5.

(Normativa dei redattori).

1. La nomina dei redattori e del grafico impaginatore spetta all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I redattori incaricati prestano la loro opera secondo il tariffario del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

3. Il grafico impaginatore presta la sua opera ai sensi dell'articolo 2230 e seguenti del codice civile.

Art. 6.

(Segreteria di redazione).

1. Il Comitato di redazione è coadiuvato da apposita segreteria.

2. La segreteria di redazione ha sede presso l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 7.

(Caratteristiche e distribuzione).

1. Il formato della rivista è fissato nella misura di 21 x 28 centimetri e comprende un numero massimo di 36 pagine. Per la stampa deve essere preferita la carta riciclata.

2. La rivista viene distribuita gratuitamente e non è previsto l'inserimento di alcuna forma pubblicitaria. Il numero delle copie è fissato dal Comitato di direzione.

3. Per problemi di particolare rilevanza e d'interesse collettivo sono previsti inserti evidenziati con carta di differente colore.

Art. 8.

(Procedure per gli appalti dei contratti).

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad adottare ogni provvedimento amministrativo necessario per l'appalto del contratto di stampa e spedizione della rivista.

Art. 9.

(Norme finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 200 milioni a decorrere dal 1991, grava sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) sul quale si rende disponibile, quindi, la maggior somma di Lire 6.247.000.000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1991, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 67000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso (Area istituzionale - A 0.5.).

Art. 10.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" Lire 200.000.000

In aumento

Cap. 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" LR 27 dicembre 1989 n. 90 articolo 68 Lire 200.000.000