Legge regionale 1° marzo 1991, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 1 marzo 1991, n. 3

Autorizzazione alla permuta di immobili siti in Comune di Aosta.

(B.U. 12 marzo 1991, n. 11).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione č autorizzata a permutare gli immobili di proprietą regionale, siti in Aosta e censiti al CT al F. 60 con le particelle nn. 178 - 182 - 183 - 371 - 372, del valore di Lire 535.000.000 con gli immobili di pari valore di proprietą dell'ENEL, Ente Nazionale per l'energia elettrica, con sede in Roma, siti in Comune di Aosta e censiti al CT al F. 60, con le particelle nn. 184 e 260.

Art. 2.

(Provvedimenti Amministrativi).

1. La Giunta regionale č autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto di permuta, compresi eventuali ulteriori accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da permutare.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.