Legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 17 01 1991

Bollettino ufficiale 22 1 1991 n. 4

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1991 e del pluriennale 1991/1993 (legge finanziaria per gli anni 1991/1993).

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 1

(Trasferimenti finanziari ai Comuni)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l’esercizio delle funzioni di loro competenza, di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 61, sono determinati complessivamente in Lire 33.333 milioni di cui 15.828 milioni per l’anno 1991 e Lire 17.505 milioni per l’anno 1992 (cap. 20500).

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale indicata al comma 1, la spesa corrente e le altre entrate correnti dei Comuni, consolidate su base regionale, sono fissate nei seguenti importi:

Anno 1991 Spese corrente in milioni di lire 130.124 Altre entrate correnti in milioni di lire 119.289

Anno 1992 Spesa corrente in milioni di lire 137.931 Altre entrate correnti in milioni di lire 126.446

3. Ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale indicata al comma 1 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 100 milioni a titolo di finanziamento " una tantum " di spese correnti per l’assestamento del bilancio preventivo dei Comuni (cap. 20800).

4. Ai trasferimenti finanziari in conto capitale ai Comuni per l’attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 40 come modificata dall’articolo 8 della legge regionale n. 61/ 1989 sono determinati per il triennio 1991/ 1993 rispettivamente in Lire 48.700 milioni per l’anno 1991, in Lire 50.791 milioni per l’anno 1992 ed in Lire 50.000 milioni per l’anno 1993 (cap. 20520).

5. Per l’erogazione nell’anno 1991 di contributi a favore di Comuni per spese straordinarie a carattere eccezionale è autorizzata la spesa complessiva di Lire 1.250 milioni (cap. 20720).

Art. 2

(Trasferimenti finanziari alle Comunità Montane)

1. I trasferimenti di cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 sono determinati, per l’anno 1991, in complessive Lire 5.510 milioni (cap. 20740 per Lire 3.730 milioni, cap. 20760 per Lire 700 milioni e cap. 20780 per Lire 1.080 milioni).

Art. 3

(Interventi per l’accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti)

1. Per gli interventi atti a favorire l’accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti da parte degli Enti Locali di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 1991 (cap. 33700).

Art. 4

(Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27 sono determinati, per l’anno 1991, in complessive lire 4.000 milioni (cap. 20620), ripartiti nei seguenti settori di interventi:

- sedi di ufficio e servizi pubblici istituzionali Lire 1.500 milioni

- patrimonio immobiliare a scopo abitativo sociale Lire 500 milioni

- recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico Lire 500 milioni

- acquisizione di terreni e alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive Lire 500 milioni.

Art. 5

(Contributi agli Enti Pubblici Territoriali per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di lire 500 milioni (cap. 20680).

Art. 6

(Finanziamento del Fondo Regionale Investimenti Occupazione - Frio)

1. Per la realizzazione del programma triennale 1991/ 1993 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, come modificata dalle leggi regionali 6 maggio 1987, n. 35, 18 dicembre 1987, n. 105 e 8 agosto 1989, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 48.000 milioni ripartite in annue Lire 16.000 milioni (cap. 21145).

2. per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 bis della legge regionale n. 51/ 1986, come integrata con legge regionale n. 105/ 1987, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 2.800 milioni così ripartita:

capitolo 22520 per Lire 100 milioni

capitolo 21155 per Lire 2.700 milioni

Art. 7

(Contributi ai Comuni nelle spese di servizi sociali a favore di persone anziane e inabili)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, concernente norme in materia di servizi a favore di persone anziane ed inabili, sono autorizzate, per l’anno 1991 rispettivamente: la spesa di Lire 17.000 milioni per contributi nelle spese di gestione (cap. 58400) e la spesa di Lire 350 milioni per contributi nelle spese di investimento (cap. 58460).

Art. 8

(Contributi ai Comuni nelle spese degli asili nido)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale gennaio 1986, n. 3, concernente interventi per gli asili nido, sono autorizzate, per l’anno 1991, rispettivamente: la spesa di Lire 3.200 milioni per contributi nelle spese di gestione (cap. 58420) e la spesa di Lire 2.400 milioni per contributi nelle spese di investimento (cap. 50480).

Art. 9

(Contributi ai Comuni e alle Cooperative per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap)

1. Per favorire l’inserimento lavorativo dei cittadini portatori di handicap, di cui alla legge regionale 11 agosto, n. 54, come modificata dalla legge regionale, 28 dicembre 1983, n. 89, sono autorizzate, per l’anno 1991, rispettivamente: la spesa di Lire 625 milioni per contributi ai Comuni (cap. 58500) e la spesa di Lire 525 milioni per contributi alle Cooperative (cap. 61080).

Art. 10

(Contributi ai Comuni e all’Associazione dei Comuni per l’acquisto delle attrezzature afferenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, concernente norme per lo smaltimento dei rifiuti, è autorizzata per l’anno 1991 la spesa di Lire 500 milioni (cap. 58560).

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL’AMBIENTE

CAPO I

:

EDILIZIA ABITATIVA

Art. 11

(Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell’edilizia residenziale)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, come modificata dalla legge 28 dicembre 1984, n. 80, concernente interventi nel settore dell’edilizia residenziale, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 1.650 milioni e, per gli anni 1992 e 1993, in annue Lire 1.600 milioni da assegnare al capitolo 50720 per rate consolidate.

Art. 12

(Contributi per la copertura dei tetti in lode di pietra)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di lire 5.000 milioni (cap. 63500).

CAPO II

:

EVENTI CALAMITOSI E PROTEZIONE CIVILE

Art. 13

(Interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi)

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di complessive Lire 676 milioni così ripartita:

cap. 37840 Lire 572 milioni

cap. 37860 Lire 104 milioni

2. La dotazione del Fondo di Solidarietà regionale di cui all’articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 37/ 1986 è determinata, per l’anno 1991, in Lire 2.500 milioni (cap. 37960).

Art. 14

(Finanziamento di iniziative nel settore della protezione civile)

1. Per iniziative nel settore della protezione civile è autorizzata, per l’anno 1991, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70, la spesa di Lire 145 milioni (cap. 40760).

Art. 15

(Contributi al Soccorso Alpino Valdostano)

1. La spesa prevista dall’articolo 18 comma 1 lettera B della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente l’ordinamento delle guide alpine, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 650 milioni (cap. 40820).

Art. 16

(Finanziamento del servizio del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari)

1. L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 29 della legge regionale 27 maggio 1988, n. 37, concernente la dotazione di materiale per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 440 milioni (cap. 40860).

CAPO III

:

DIFESA DEL SUOLO- FORESTAZIONE E DIFESA DEI BOSCHI - PARCHI E RISERVA NATURALI

Art. 17

(Conservazione dell’ambiente agricolo montano)

1. Per gli interventi di cui al titolo terzo della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, concernente interventi regionali in materia di agricoltura, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 1.520 milioni (cap. 38200).

Art. 18

(Recupero idrogeologico - ambientale delle strutture sciistiche)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 è determinata, per l’anno 1991, in Lire 1.000 milioni (cap. 38220).

Art. 19

(Recupero ambientale di aree naturali degradate)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 53 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 312 milioni (cap. 38240).

Art. 20

(Difesa da valanghe)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 9 luglio 1990, n. 46 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 1.000 milioni (cap. 38360).

Art. 21

(Contributi afferenti interventi sul patrimonio boschivo)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1986, n. 44, come modificata dalla legge 29 maggio 1989, n. 27, recante provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 500 milioni (cap. 38800).

Art. 22

(Difesa dei boschi dagli incendi)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85, come modificata dalle leggi regionali 19 agosto 1984, n. 45, 29 dicembre 1986, n. 73, 13 giugno 1990, n. 36, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 4.000 milioni ripartita nel seguente modo:

cap. 37000 Lire 500 milioni

cap. 38820 Lire 3.000 milioni

cap. 38840 Lire 500 milioni

Art. 23

(Insediamento a cura del verde pubblico e gestione delle aree e dei percorsi attrezzati)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, come modificata dalla legge regionale 8 giugno 1990, n. 33, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 2.500 milioni ripartita nel seguente modo:

cap. 37040 Lire 1.500 milioni

cap. 39660 Lire 500 milioni

cap. 39680 Lire 500 milioni

Art. 24

(Corpo forestale Valdostano Indennità mensile di alloggio)

1. Per le indennità di affitto al Corpo Forestale Valdostano non fruente di alloggio in caserma, di cui alla legge regionale 5 novembre 1981, n. 64, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 150 milioni (cap. 3900).

Art. 25

(Protezione della flora alpina)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, come modificata dalla legge regionale 10 maggio 1988, n. 28, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 700 milioni (cap. 39440).

Art. 26

(Gestione del canine regionale)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 27 luglio 1989, n. 43, concernente il contributo annuo ad una associazione protezionistica per la gestione del canile regionale, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 141 milioni (cap. 39500).

Art. 27

(Alberi monumentali e castagni da frutto)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 21 agosto 1990, n. 50 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 100 milioni, ripartita nel seguente modo:

cap. 39520 Lire 40 milioni

cap. 39540 Lire 55 milioni

cap. 39560 Lire 5 milioni

Art. 28

(Commissione tecnico - consultiva per le cave e torbiere)

1. La spesa per il funzionamento della Commissione di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 ottobre 1989, n. 67, concernente la coltivazione di cave e torbiere, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 10 milioni (cap. 52100).

Art. 29

(Stabilimento ittico di Morgex)

1. Per gli interventi di ristrutturazione definitiva dello stabilimento ittico di Morgex, previsti dalla legge regionale 7 maggio 1985, n. 21, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 80 milioni (cap. 40440).

CAPO IV

:

ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE IGIENICHE

Art. 30

(Piano regionale di risanamento delle acque)

1. Per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque, di cui alla legge regionale 6 agosto 1985, n. 61 e all’articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 105, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 51/ 1986, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 7.050 milioni (cap. 49400 per Lire 5.500 milioni e cap. 52520 per Lire 1.550 milioni).

Art. 31

(Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell’inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici)

1. Per l’istituzione della rete combinata di controllo di cui alla legge 26 novembre 1987, n. 94 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 800 milioni (cap. 4000).

Art. 32

(Impianti di smaltimento rifiuti)

1. Per la costruzione dell’impianto di incenerimento di rifiuti speciali di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 44/ 1988 è autorizzata la spesa, per l’anno 1991, di Lire 1.500 milioni (cap. 59220).

2. Per la realizzazione dell’impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui alla legge regionale n. 37/ 1982, come modificata dalla legge regionale n. 44/ 1988, è autorizzata la spesa, per l’anno 1991, di Lire 800 milioni (cap. 59280).

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

CAPO I

:

AGRICOLTURA

Art. 33

(Interventi in materia di agricoltura)

1. Le autorizzazioni di spesa per i seguenti interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 e dal regolamento CEE n. 1944 del 30 giugno 1981, concernente l’adattamento e la modernizzazione della produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia, sono determinate, per l’anno 1991, in complessive Lire 63.400 milioni:

a) contributi in conto interessi su prestiti di conduzione e anticipazione nel settore agricolo per Lire 2.000 milioni (cap. 41200);

b) rimborso contributi agricoli unificati per Lire 850 milioni (cap. 41360):

c) mezzi tecnici per Lire 3.000 milioni (cap. 41660);

d) opere di miglioramento fondiario per Lire 48.000 milioni (cap. 41720 per Lire 38.000 milioni e cap. 41760 per Lire 10.000 milioni);

e) zootecnica per complessive Lire 0.400 milioni (cap. 42740 per Lire 400 milioni cap. 42800 per Lire 2.000 milioni e cap. 42820 per Lire 7.000 milioni);

f) contributi per danni causati da eventi calamitosi per Lire 150 milioni (cap. 43700).

Art. 34

(Bonifica sanitaria del bestiame)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame, è stabilita, per l’anno 1991, in Lire 14.000 milioni (cap. 59620).

Art. 35

(Sviluppo dei riordino fondiario)

1. Per gli interventi di cui all’articolo 21 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 400 milioni (cap. 41380).

Art. 36

(Contributi a favore di operatori agrituristici)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1 lettera A della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, concernente interventi a favore dell’agriturismo, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 350 milioni (cap. 41620).

Art. 37

(Concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici)

1. L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 8, comma 1 lettera A della legge regionale n. 1/ 1983 per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti ad operatori agrituristici è rideterminata, per il triennio 1991/ 1993, in annue Lire 120 milioni, così ripartite: cap. 41639 Lire 13.330.160 e cap. 41640 Lire 106.669.840.

Art. 38

(Interventi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 novembre 1985, n. 71 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 10 milioni (cap. 42000).

Art. 39

(Servizio di assistenza tecnico - economico - sociale e dello sviluppo agricolo)

1. Per le attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio di Assistenza tecnico - economico-sociale e dello sviluppo agricolo (SATESSA) dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale, di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di complessive Lire 1.900 milioni (cap. 42340 per Lire 200 milioni e cap. 42360 per Lire 1.700 milioni).

Art. 40

(Miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, concernente l’applicazione del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985, la spesa per l’anno 1991 è determinata in complessive Lire 4.815 milioni così suddivisa:

cap. 43240 Lire 2.000 milioni

cap. 43260 Lire 500 milioni

cap. 43300 Lire 215 milioni

cap. 43320 Lire 50 milioni

cap. 43340 Lire 50 milioni

cap. 43400 Lire 2.000 milioni

2. L’autorizzazione di spesa per Lire 50 milioni, di cui al cap. 43280, recata dalla legge regionale n. 49/1986, è sospesa a decorrere dall’anno 1991.

CAPO II

: COOPERAZIONE

Art. 41

(Associazioni di produttori agricoli)

1. L’autorizzazione di spesa di cui al titolo VI della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente contributi alle associazioni dei produttori agricoli, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 100 milioni (cap. 43920).

2. L’autorizzazione di spesa di lire 5 milioni di cui alla legge regionale n. 1/ 1986 articolo 6, concernente il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento delle Unioni delle Associazioni dei produttori agricoli, è sospesa per l’anno 1991 (cap. 43900).

Art. 42

(Cooperazione in agricoltura)

1. Per gli interventi regionali in materia di agricoltura nel settore della cooperazione previsti dagli articoli 19, 20 e 22 della legge regionale n. 30/ 1984, come modificata dalla legge regionale n. 62/ 1986, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 19.260 milioni così suddivisa:

cap. 44020 Lire 13.260 milioni

cap. 44040 Lire 6.000 milioni

Art. 43

(Cooperazione nel settore del riordino fondiario)

1. Per gli interventi di promozione e sviluppo dei riordino fondiario prevista dall’articolo 18 della legge regionale n. 70/ 1987, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 800 milioni (cap. 44060).

Art. 44

(Interventi finanziari a favore di società cooperative di produzione e lavoro, consumo, trasporto o miste)

1. Per gli interventi a favore della cooperazione di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 17 agosto 1987 n. 80 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 375 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 350 milioni per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 (cap. 46460);

b) quanto a Lire 25 milioni per gli interventi di cui all’articolo 7 (cap. 46480).

Art. 45

(Funzionamento del Comitato tecnico della Commissione regionale per la cooperazione)

1. L’autorizzazione di spesa recata dagli articoli 9 e 16 della legge regionale n. 80/ 1987, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 10 milioni (cap. 46520).

CAPO III

INDUSTRIA

Art. 46

(Finanziamenti per la lavorazione del marmo e delle pietre affini)

1. Per la concessione di contributi per attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 51 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 800 milioni (cap. 46800).

Art. 47

(Iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali)

1. La spesa di cui alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, come modificata dalla legge regionale 23 dicembre 1989, n. 85, è rideterminata, per l’anno 1991, nella misura di Lire 200 milioni (cap. 46900).

Art. 48

(Interventi atti a favorire il traffico commerciale diretto all’autoporto di Pollein)

1. L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73 è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 6.300 milioni (cap. 35940).

Art. 49

(Interventi su beni immobili da destinare al settore industriale)

1. Per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 25.000 milioni (cap. 46940).

CAPO IV

:

ARTIGIANATO

Art. 50

(Contributi alle attività delle imprese artigiane)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, come modificata dalle leggi regionali 28 dicembre 1979, n. 86, 30 gennaio 1981, n. 11, 9 giugno 1981, n. 30, 6 agosto 1985, n. 60, 10 agosto 1987, n. 66 e 17 giugno 1988, n. 50, è determinata, per l’anno 1991, in Lire 2.000 milioni (cap. 47300).

Art. 51

(Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 1.000 milioni (cap. 47480 Lire 500 milioni e cap. 47500 Lire 500 milioni).

Art. 52

(Funzionamento della Commissione regionale e dell’ufficio elettorale per l’artigianato)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, articoli 9 e 13, concernente la nuova disciplina dell’artigianato, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 28 milioni (cap. 47560).

CAPITOLO V:

TURISMO

Art. 53

(Scuola alberghiera regionale)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 11 dicembre 1985, n. 81, concernente la realizzazione di un immobile da adibire a sede di scuola alberghiera regionale, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 100 milioni (cap. 53000).

Art. 54

(Fondi di rotazione concernenti gli alberghi)

1. L’autorizzazione di spesa di cui al capo II della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come modificata dalla legge regionale 21 agosto 1990, n. 54, è rideterminata, per l’anno 1991, in lire 21.000 milioni (cap. 65200).

Art. 55

(Interventi finanziari per lo sviluppo del turismo escursionistico)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di complessive Lire 360 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 300 milioni per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1 e 2 (cap. 64200);

b) quanto a Lire 10 milioni per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2 lettera B (cap. 64220);

c) quanto a Lire 50 milioni per gli interventi di cui all’articolo 4 (cap. 64260).

Art. 56

(Interventi nel settore del turismo e del tempo libero)

1. Per la concessione di contributi a istituzioni ed organismi vari nel settore del turismo e del tempo libero, di cui alla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, come modificata dalla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 14, e di cui alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 51, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 6.500 milioni (cap. 64300 Lire 3.500 milioni e cap. 64320 Lire 3.000 milioni).

Art. 57

(Contributo all’Associazione Sport invernali Valle d’Aosta per attività inerente alla formazione professionale)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 15 aprile 1987, n. 33, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 100 milioni (cap. 64460).

Art. 58

(Funzionamento dell’Associazione Valdostana Maestro di sci)

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale primo dicembre 1986, n. 59 concernente la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 360 milioni così suddivisa:

cap. 64480 Lire 210 milioni

cap. 64500 Lire 150 milioni

Art. 59

(Interventi finanziari per l’innevamento artificiale)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente la realizzazione di impianti di innevamento artificiale, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 6.150 milioni ripartita nel modo seguente:

cap. 62560 Lire 150 milioni

cap. 64540 Lire 6.000 milioni

Art. 60

(Provvidenze per la gestione di poste per lo sci di fondo)

1. Ai sensi dell’articolo 8, comma secondo, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente interventi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo, la spesa per l’anno 1991 è determinata in complessive Lire 510 milioni, così suddivisa:

cap. 64580 Lire 150 milioni

cap.: 64600 Lire 80 milioni

cap. 64620 Lire 250 milioni

cap. 64640 Lire 30 milioni

Art. 61

(Interventi finanziari per infrastrutture ricreativo - sportive)

1. La spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive è determinata, per l’anno 1991, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, in Lire 9.350 milioni (cap. 62540 per Lire 1.300 milioni a cap. 64820 per Lire 8.050).

Art. 62

(Contributo per attività sportive)

1. Per le finalità della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente interventi a favore dello sport, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 1.500 milioni (cap. 66500).

Art. 63

(Incremento e conservazione del patrimonio alpinistico)

1. L’autorizzazione di spesa concernente contributi e sussidi ad imprese per le finalità della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come modificata dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 11, è stabilita, per l’anno 1991, in Lire 1.300 milioni (cap. 64400).

2. L’autorizzazione di spesa concernente contributi e sussidi ad enti per le finalità della legge regionale n. 2/1961, come modificata dalla legge regionale n. 11/ 1963, è stabilita, per l’anno 1991, in Lire 1.500 milioni (cap. 64420).

Art. 64

(Contributo per la gestione di piste per lo sci da discesa)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, è stabilita per il 1991, in Lire 5.200 milioni (cap. 64560).

Art. 65

(Contributi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87 è stabilita per il 1991, in Lire 150 milioni (cap. 64680).

Art. 66

(Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di impianti di risalita).

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 marzo 1988, n. 17, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita, è determinata, a decorrere dall’esercizio finanziario 1991, in Lire 2.000 milioni da assegnare al cap. 64745 per prime rate.

Art. 67

(Contributo a società funiviarie per la realizzazione di impianti di risalita).

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1990, n. 7 è rideterminata, per l’anno 1991, nella misura di Lire 16.000 milioni (cap. 64800).

Art. 68

(Giochi olimpici)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 agosto 1990, n. 67 concernente l’intervento regionale per i Giochi olimpici invernali 1998, è sospesa per l’anno 1991 (cap. 66520).

CAPO VI

:

TRASPORTI

Art. 69

(Provvidenze per la fruizione di servizi di trasporto pubblico)

1. Per gli interventi previsti dall’articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 49, concernente disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 1.000 milioni (cap. 48200).

Art. 70

(Formazione del piano regionale integrato dei trasporti)

1. Per le finalità di cui all’articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 38, concernente l’esercizio e la gestione economico - finanziaria dei trasporti collettivi, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 500 milioni (cap. 48220).

Art. 71

(Interventi per l’attività di autotrasporto merci in conto terzi)

1. Per gli interventi di contribuzione in conto capitale per lo sviluppo dell’attività di autotrasporto merci in conto terzi, previsti dalla legge regionale 8 agosto 1989, n. 59, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 1.000 milioni (cap. 48260).

Art. 72

(Ripristino del collegamento Aosta - Pila)

1. Per le finalità della legge 28 dicembre 1984, n. 84 come modificata dalla legge 17 giugno 1982, n. 52, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 500 milioni (cap. 65500).

Art. 73

(Interventi per la realizzazione del collegamento ferroviario - tranviario Cogne - Charemoz Plan Praz)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalle leggi regionali 13 dicembre 1984, n. 68 e 8 agosto 1989, n. 62, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 3.400 milioni (cap. 48520).

Art. 74

(Spese per attrezzature di trasporto pubblico e per tecnologie di controllo)

1. Per le finalità dell’articolo 9 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 27, concernente interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici, è autorizzata la spesa, per l’anno 1991, di Lire 200 milioni (cap. 48340).

CAPO VII

:

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE

Art. 75

(Interventi finanziari per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1987, n. 34, come integrata dalla legge regionale 16 maggio 1988, n. 35, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 1.850 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all’articolo 16 (cap. 35480);

b) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all’articolo 15 (cap. 48900);

c) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all’articolo 15 bis (cap. 48920);

d) quanto a Lire 300 milioni per gli interventi di cui all’articolo 18 (cap. 48940);

e) quanto a Lire 50 milioni per gli interventi di cui all’articolo 16 comma 1 (cap. 48960).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, PROMOZIONE SOCIALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I

:

SICUREZZA SOCIALE

Art. 76

(Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 25, concernente l’erogazione da parte dell’Unità Sanitaria Locale di prestazioni non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, è rideterminata, per il triennio 1991- 1993, in annue Lire 4.600 milioni (cap. 59980).

Art. 77

(Strutture sanitarie)

1. Per l’adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 33) è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 100 milioni (cap. 60360).

2. All’Unità Sanitari Locale, per la manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (legge n. 33/ 1878), è trasferita per l’anno 1991, la somma di Lire 1.000 milioni (cap. 60380).

3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 3.500 milioni (cap. 60420).

Art. 78

(Funzionamento delle comunità per il recupero di tossicodipendenti " Emanuele Desaymonet ")

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38 è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 550 milioni (cap. 60880).

Art. 79

(Contributo per l’assistenza ai minori presso colonie estive)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge regionale 1o giugno 1984, n. 17 è determinata, per l’anno 1991, in Lire 800 milioni (cap. 61140).

Art. 80

(Contributi alle istituzioni private e agli enti morali nelle spese per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e 2, della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 2.150 milioni, ripartita nel modo seguente:

a) spesa di gestione (cap. 61700) Lire 2.000 milioni

b) spese di adeguamento delle attrezzature e manutenzione straordinari (cap. 61720) Lire 150 milioni

Art. 81

(Inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva di Lire 670 milioni, ripartita nel modo seguente:

a) contributi ai Comuni (cap. 58520) Lire 150 milioni

b) spese dirette (cap. 61220) Lire 200 milioni

c) contributi a privati (cap. 61240) Lire 320 milioni

Art. 82

(Contributi ad associazioni di categoria e di volontariato)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 14, la spesa per l’anno 1991, è rideterminata in Lire 120 milioni (cap. 61260).

CAPO II

:

ISTRUZIONE

Art. 83

(Provvidenze per la fornitura gratuita dei testi scolastici nelle scuole elementari della Regione)

1. Per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare ai sensi della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 300 milioni (cap. 55500).

Art. 84

(Contributo per il funzionamento dell’Istituto Gervasone)

1. Per le finalità della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, concernente l’Istituto B: Gervasone di Châtillon, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 120 milioni (cap. 55240).

Art. 85

(Provvidenze per il diritto allo studio nell’ambito universitario)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, concernente interventi regionali per il diritto allo studio nell’ambito universitario, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 800 milioni ripartite nel seguente modo:

cap. 55560 Lire 300 milioni

cap. 55580 Lire 500 milioni

2. L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989 n. 30, concernente il concorso nel pagamento, di interessi su prestiti d’onore a favore di studenti universitari meritevoli, è determinata in Lire 99 milioni, per l’anno 1991, in annue Lire 399 milioni per gli anni 1992- 1993, da assegnare al cap. 55600 per prime rate.

CAPO III

:

ATTIVITÀ CULTURALI E SCIENTIFICHE

Art. 86

(Contributo per il funzionamento del Museo regionale di scienze naturali)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32, concernente il Museo regionale di scienze naturali di Saint - Pierre, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 150 milioni (cap. 44900).

Art. 87

(Finanziamenti per iniziative culturali e scientifiche)

1. È autorizzata, per l’anno 1991, la spesa complessiva Lire 4.810 milioni destinata:

a) quanto a Lire 950 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 57220);

b) quanto a lire 120 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 57220);

c) quanto a Lire 600 milioni per l’acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (cap. 57240);

d) quanto a Lire 640 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (cap. 57260);

e) quanto a Lire 2.500 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 57360 per Lire 780 milioni, cap. 57380 per Lire 270 milioni e cap. 57400 per Lire 1.450 milioni).

Art. 88

(Censimento e catalogazione dei beni culturali)

1. La spesa, per le finalità di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 28, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 1.000 milioni (cap. 65900).

Art. 89

(Contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94, è autorizzata la spesa, per l’anno 1991, di Lire 800 milioni (cap. 66040).

Art. 90

(Finanziamento di iniziative musicali)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente l’attività delle bande musicali e l’attuazione di corsi di orientamento musicale, è determinata, per l’anno 1991, in Lire 150 milioni (cap. 57320).

Art. 91

(Contributi all’Istituto regionale di ricerca sperimentazione ed aggiornamento educativi)

1. Ai sensi dell’articolo 17, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 come modificata dalla legge regionale 3 luglio 1989, n. 40, concernente l’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, l’autorizzazione di spesa è determinata, per l’anno 1991, in Lire 500 milioni (cap. 57480).

CAPO IV

:

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 92

(Interventi nel settore della formazione professionale)

1. Ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di complessive Lire 16.400 milioni, per interventi nel settore della formazione professionale, così suddivisa: cap. 30020 Lire 8.400 milioni cap. 30040 Lire 8.000 milioni

2. Per il progetto di innovazione del sistema informativo di cui alla legge 12 novembre 1988 n. 492 è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 456 milioni (cap. 30065). titolo v

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 93

(Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali)

1. A far fronte delle minori assegnazioni i fondi da parte dello Stato in relazione alla manovra di contenimento della spesa pubblica, la Regione Valle d’Aosta interviene per il finanziamento dei seguenti interventi:

A) Trasporti pubblici locali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 per complessive Lire 165.500 milioni di cui:

a) ripiano disavanzo di esercizio di cui all’articolo 9 Lire 15.500 ml. cap. 48120

b) fondo per gli investimenti Lire 1.000 ml. cap. 48320

B) fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 - parte corrente - per complessive Lire 39.600 ml. cap. 59940

C) consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 articolo 2 e 22 maggio 1978, n. 194 articolo 3, per complessive Lire 1.700 milioni così ripartite:

a) spese dirette Lire 100 ml. cap. 61540

b) trasferimenti all’Unità Sanitaria Locale Lire 1.600 ml. cap. 61580

Art. 94

(Spese per partecipazioni azionarie)

1. Per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 800 milioni (cap. 35400).

2. Per la sottoscrizione di titoli azionari della SpA (Centrale Laitière d’Aoste ", è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 600 milioni (cap. 35520).

Art. 95

(Cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo)

1. La spesa concernente gli interventi regionali di cui alla legge regionale 9 luglio 1990 n. 44, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 300 milioni (cap. 22560).

Art. 96

(Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 5 novembre 1980, n. 45 come modificata dalle leggi regionali 3 maggio 1983, n. 17 e 20 maggio 1987, n. 38, concernente contributi al Circolo Ricreativo Ente Regione per attività ricreative, sportive e assistenziali, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 45 milioni (cap. 22300).

Art. 97

(Interventi finanziari per la costruzione di edifici di culto)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, Capo I, concernente la costruzione di edificio di culto, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 500 milioni (cap. 50120).

Art. 98

(Interventi finanziari per l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa)

1. L’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 29 maggio 1989, n. 25, concernente l’acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa, è rideterminata, per l’anno 1991, in Lire 1.500 milioni (cap. 35080).

Art. 99

(Contributi straordinari per l’esproprio e l’occupazione d’urgenza di immobili)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, concernente concessione di contributi straordinari a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata, per l’anno 1991, la spesa di Lire 3.500 milioni (cap. 35100).

Art. 100

(Finanziamento del programma di attività della Consulta regionale per la condizione femminile)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 come modificata dalle leggi regionali 19 aprile 1985, n. 15 e 2 gennaio 1989, n. 4, concernente il programma di attività della Consulta regionale per la condizione femminile, è autorizzata per l’anno 1991, la spesa di Lire 70 milioni (cap. 20050).

Art. 101

(Rinnovo contrattuale per il personale regionale)

1. L’onere derivante dal rinnovo contrattuale del personale regionale per il triennio 1991- 1993 è determinato, secondo le modalità dell’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, in complessive Lire 7.050 milioni (cap. 30550), ripartite in annue Lire 2.350 milioni.

Art. 102

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive Lire 652.929.000.000 nel triennio 1991- 1993, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1991- 1993, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo Stato di previsione pluriennale della parte Spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella " Allegato A ".

Art. 103

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.