Legge regionale 18 aprile 1975, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 18 04 1975

Bollettino ufficiale 23 5 1975 n. 5

Trattamento integrativo regionale di previdenza a favore del personale delle scuole elementari: estensione al personale cessato dal servizio anteriormente al primo gennaio 1968.

Art. 1

Il trattamento integrativo regionale di previdenza, di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificata dalle leggi 29 febbraio 1971, n. 19 e 27 aprile 1973, n. 16, ed al regolamento 30 agosto 1968 per l’esecuzione della stessa legge, è esteso al personale previsto dalle norme citate che sia cessato dal servizio anteriormente al primo gennaio 1968, limitatamente al servizio prestato nella Valle d’Aosta tra il 5 gennaio 1947 ed il 31 dicembre 1967, sempreché ne faccia richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini suindicati i contributi facenti carico al personale interessato sono determinati in relazione all’importo dell’indennità di lingua francese in godimento alla data della cessazione dal servizio: il versamento alla Regione del corrispondente ammontare deve essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

Il trattamento integrativo regionale di previdenza viene concesso a decorrere dal primo gennaio 1973 e sarà determinato nel suo importo, per ciascun periodo di servizio, in base alle norme suindicate.

Art. 2

Al finanziamento della maggiore spesa si provvede con i normali contributi integrativi versati al Fondo di Previdenza dall’Amministrazione regionale e dagli insegnanti iscritti ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d’Aosta.