Legge regionale 12 novembre 1959, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 12 novembre 1959, n. 5

Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 sull'Assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi. (*)

(B.U. 30 novembre 1959).

Art. 1.

La rendita prevista dalla legge 12- 4- 1943 n. 455, modificata dal DP 20- 3- 1956 n. 648, è estesa nel territorio della Valle di Aosta a tutti i lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi ed ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o che nati in Valle e residenti altrove vi stabiliscano successivamente la loro residenza, qualunque sia la data di cessazione dal lavoro.

Art. 2.

La revisione della misura della rendita dei lavoratori ammalati di cui al precedente articolo, anche se titolari di rendita definitiva dell'Istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, può essere richiesta senza limiti di tempo, durante tutta la vita del lavoratore ammalato, fermo restando il disposto dell'articolo 5 del DP 20-3-1956, n. 648.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta provvede a sue spese al pagamento della rendita dovuta ai lavoratori di cui all'articolo 1 ed alla maggior rendita dovuta agli stessi per le revisioni di cui all'articolo 2 che non possa essere corrisposta dall'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro in base alle leggi dello Stato.

Art. 4.

La rendita e l'assegno una volta tanto, previsti dall'articolo 27 del Regio Decreto 17-8-1935, n. 1765, per i superstiti dei lavoratori ammalati, di cui all'articolo 1, e a cui l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro non possa corrisponderli in base alle leggi dello Stato, vengono corrisposti agli stessi a spese dell'Amministrazione regionale.

Art. 5.

Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni di rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, devono essere presentate all'Assessorato regionale per la Sanità ed Assistenza Sociale che provvederà alla loro istruttoria, definizione e alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste dalle leggi dello Stato.

L'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza sociale è autorizzato, a tal fine, a valersi dei servizi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Art. 6.

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono approvate e finanziate con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

Le spese per il corrente esercizio finanziario, previste in Lire 5.000.000 saranno imputate al Capitolo 92 della Parte Spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1 luglio 1959 - 30 giugno 1960, con aumento per Lire 5.000.000 dello stanziamento del capitolo previo storno di eguale somma dal capitolo 140 del bilancio stesso.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(*) Si veda la L.R. 14 maggio 1964, n. 3.