Legge regionale 2 settembre 1968, n. 12 - Testo storico

Legge regionale n. 12 del 02 09 1968

Bollettino ufficiale 10 9 1968 n. 8

PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PREVISTI DAGLI ARTICOLI 6, 9 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 10- 11- 1966 N. 13 CONCERNENTE NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

Art. 1

Sono prorogati al 31 dicembre 1968 i termini di scadenza previsti dal quarto comma dell’articolo 9 e dal secondo comma dell’articolo 11 della legge regionale 10- 11- 1966 n. 13, per l’espletamento di concorsi per il personale della Regione.

Art. 2

È prorogata al 31 marzo 1969 la facoltà di conferma degli incarichi per l’espletamento di mansioni di grado superiore prevista dall’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 10-11-1966 n. 13.

Art. 3

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma

della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.