Legge regionale 22 dicembre 1990, n. 92 - Testo vigente

Legge regionale 22 dicembre 1990, n. 92

Iscrizione al fondo di previdenza istituito con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1: estensione al personale docente non di ruolo delle scuole materne ed elementari - Modalità di ammissione a riscatto di servizi di insegnamento prestati senza iscrizione al fondo.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).

Art. 1.

1. A decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritti al fondo di previdenza, di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, tutti gli insegnanti, compresi quelli non di ruolo, in servizio nelle scuole materne ed elementari dipendenti dalla regione ai quali compete l'indennità prevista dall'articolo 4 della citata legge regionale e successive modifiche ed integrazioni per il prolungamento dell'orario di servizio derivante dall'attività didattica bilingue.

2. Con la stessa decorrenza le norme della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, relative alla corresponsione del trattamento integrativo di quiescenza ed all'indennità "una tantum", di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 9 della legge medesima, trovano applicazione nei confronti di tutto il personale iscritto al fondo, indipendentemente dalla posizione di insegnante di ruolo o non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio.

3. Per la corresponsione dell'indennità "una tantum" il servizio minimo richiesto con iscrizione al fondo di previdenza resta fissato in dodici mesi, anche non continuativi. I servizi computati a tali fini non potranno essere presi in considerazione per eventuali successive richieste di liquidazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui all'articolo 7 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

Art. 2.

1. Con la stessa decorrenza indicata nel precedente articolo 1 il personale iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 potrà chiedere, ai fini del trattamento integrativo di quiescenza di cui all'articolo 7 della legge medesima, il riscatto dei servizi di insegnamento posteriori al 31 dicembre 1967, prestati nelle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione prima della data di iscrizione al fondo predetto, per i quali abbia percepito l'indennità prevista dall'articolo 4 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente è tenuto al pagamento di un contributo in relazione al periodo riscattato, da computarsi sull'importo dell'indennità in godimento alla data di presentazione della domanda nella misura, in vigore alla stessa data, della ritenuta prevista a carico del personale, di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli stessi servizi la Regione verserà al fondo di previdenza il contributo integrativo nella misura indicata dal terzo comma del citato articolo 12.

3. Sono ammessi a riscatto anche i servizi di insegnamento prestati nelle scuole materne autorizzate al funzionamento nei modi di legge e nelle scuole elementari parificate o sussidiate, funzionanti nella Valle d'Aosta, a condizione che i servizi siano stati prestati con il possesso del prescritto titolo di studio e del titolo di conoscenza della lingua francese richiesto dalla competente autorità scolastica regionale, per un orario settimanale non inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore nella regione.

4. Per il riscatto dei servizi indicati nel comma 3 il contributo a carico del richiedente è fissato in misura corrispondente all'ammontare complessivo della ritenuta a carico del personale e del contributo a carico della Regione, calcolati secondo le modalità riportate nel comma 2.

Art. 3.

1. Il contributo di riscatto di cui all'articolo 2, posto a carico del dipendente, può essere versato in un'unica soluzione, mediante pagamento in contanti da effettuarsi entro 45 giorni dalla data della notifica del provvedimento di ammissione, oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, di importo costante e senza oneri aggiunti, per un numero di mensilità non superiore al periodo riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di adozione del predetto provvedimento di ammissione a riscatto.

2. Nel caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa durante il periodi di ammortamento, il dipendente cessato dal servizio o il suo avente causa dovrà provvedere entro 45 giorni al versamento in contati dell'intero onere residuo.

Art. 4.

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge a carico del fondo di previdenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, che graveranno, a decorrere dell'esercizio 1991, sul capitolo corrispondente al capitolo 52500 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, si farà fronte con le corrispondenti maggiori entrate previste dalla presente legge a favore del fondo di previdenza stesso.

2. Alla copertura degli oneri derivanti alla Regione dall'applicazione del secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, che graveranno sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1991 e dei successivi esercizi, corrispondente al capitolo 43005 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso, si provvederà, a norma dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.