Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 91 - Testo storico

Legge regionale n. 91 del 21 12 1990

Bollettino ufficiale 27 12 1990 n. 52

Autorizzazione all’acquisto di immobili di proprietà della Società "ILVA SpA".

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione è autorizzata ad acquistare per il prezzo a corpo di Lire 23.300.000.000 oltre IVA pari a L. 4.116.051.130, gli immobili di proprietà della Società " ILVA SpA " con sede in Roma, siti nei Comuni di Aosta, Aymavilles, Gressan, Introd, Morgex, Ollomont, Saint-Pierre, Valpelline e Villeneuve, meglio individuati secondo i dati catastali elencati nell’allegato alla presente legge.

Art. 2

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell’atto di acquisto, compresi eventuali ulteriori accertamenti circa la consistenza e l’intestazione catastale degli immobili da acquistare, verificato il rispetto dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 1985, n. 88.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in complessive L. 27.416.051.130, IVA compresa, si farà fronte con le modalità e le disponibilità di cui alla legge regionale 17 giugno 1988 n. 55 " Acquisto di proprietà immobiliari della Deltacogne SpA ".

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 91 Autorizzazione all’acquisto di immobili di proprietà della Società ILVA SpA

ELENCO DATI CATASTALI - (articolo 1)