Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 90 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 90

Disposizioni sul trattamento economico del personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).

(Abrogata dall'art. 32 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12, che ne ha disposto la cessazione di efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa).

(Art. 1. (Indennità pensionabile).

1. Al personale appartenente al Corpo forestale valdostano in applicazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale) e del terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Disposizioni concernenti il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali), sono estese, a decorrere dal primo luglio 1989, le disposizioni sull'indennità pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato) e all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), quali risultano dalla tabella allegato A alla presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 198 milioni per l'anno 1990 ed in annue lire 205 milioni a decorrere dal 1991, graveranno sui capitoli di bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 come indicato all'articolo 3 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante iscrizione di maggiore entrata, per lire 198 milioni, sul capitolo 1300 " Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'IVA di cui all'articolo 3 lettera A) della legge 26 novembre 1981, n. 690 ";

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo, per lire 410 milioni, delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1990-1992.

3. A decorrere dal 1991 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

4. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 3.

Art. 3.

(Variazioni di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

in aumento

Cap. 1300 " Quote fisse per ripartizione sul gettito dell'IVA di cui all'articolo 3 lettera A) della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 198.000.000

Parte spesa

in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " Lire 9.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi Lire 3.000.000

Cap. 21200 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale Lire 2.000.000

Cap. 21201 "Contributi diversi a carico dell'ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale" Lire 1.000.000

Cap. 29070 " Spese per il Corpo Forestale Regionale - stipendi e altri assegni fissi " Lire 120.000.000

Cap. 29071 " Spese per il Corpo Forestale Regionale - Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi " Lire 40.000.000

Cap. 29100 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga a competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale Lire 17.000.000

Cap. 29101 " Contributi diversi a carico dell'ente su conguagli di stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo Forestale Regionale " Lire 6.000.000

Totale in aumento Lire 198.000.000

Allegato - (Omissis)(.