Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 89 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 89

Acquisto di autorimesse site in Comune di Aosta.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione è autorizzata ad acquistare cinque autorimesse facenti parte di un fabbricato sito in Comune di Aosta via G. CARREL (Condominio Splendor), riportate al Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita 56, con il n. 98 subalterni 21- 22- 23- 24 e 25 del Foglio 38.

Art. 2.

(Corrispettivo).

1. Il prezzo di acquisto delle autorimesse di cui all'art. 1 è fissato in complessive Lire 110.000.000, oltre IVA.

Art. 3.

(Destinazione).

1. Le autorimesse di cui all'articolo 1 sono assegnate a servizio delle unità immobiliari di proprietà regionale ubicate nello stesso stabile.

Art. 4.

(Provvedimenti amministrativi).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all'articolo 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 130.900.000 graverà sul capitolo 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - LR 19 aprile 1985, n. 12 - LR 29 maggio 1989, n. 26 " del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di L. 76.586.500.

3. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 6.

Art. 6.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 130.900.000

in aumento

Cap. 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali

LR 19 aprile 1985, n. 12

LR 29 maggio 1989, n. 26 "

L. 130.900.000

Art. 7.

(Urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.