Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 83 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 83

Autorizzazione all'acquisto di immobili siti in Comune di Saint-Christophe.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione č autorizzata ad acquistare i terreni di proprietą del Comune di Saint-Christophe, ubicati in detto Comune, in parte occupati dalle strutture aeroportuali e, in parte destinati all'ampliamento dell'aeroporto e a strade, di circa mq 251.475, distinti al CT al F. 39 con le particelle nn. 113 - 114- 147 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 194 - 195 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 117 e con parte delle particelle nn. 25 e 166 e al F. 40 con le particelle n. 7 - 8 - 9 - 14 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 - 31- 28/B - 34 e con parte delle particelle nn. 6 e 16, del valore a corpo di L. 7.543.560.000.

2. Il corrispettivo dell'acquisto di cui al comma 1 č stabilito in parte con il trasferimento dei terreni di proprietą regionale siti in Comune di Saint-Christophe e ubicati a nord - ovest dell'aeroporto di circa mq 18.101, distinti al CT al F. 39 con la particella n. 20 e con parte delle particelle nn. 138 - 17 - 21- 22 - 23 - 26 - 168 - 169 del valore a corpo di Lire 546.870.000, e in localitą Etang, di mq 4027 distinti al CT al F. 35 con le particelle nn. 91 e 92 del valore a corpo di L. 72.486.000, e in parte in numerario, pari a Lire 6.924.204.000, di cui L. 3.321.238.500 gią erogati per la ricostruzione del patrimonio immobiliare di detto Comune e L. 3.602.965.500 da corrispondere al momento della stipulazione dell'atto di acquisto.

Art. 2.

(Provvedimenti amministrativi).

1. La Giunta regionale č autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire all'esatta individuazione degli immobili di cui all'articolo 1 e alla stipulazione del relativo atto notarile di acquisto.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dalla presente legge, previsto in Lire 3.602.965.500, graverą sul cap. 23250 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di L. 3.602.965.500 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali ("Spese d'investimento") a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso; su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di L. 296.486.500.

3. In deroga all'articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4.

Art. 4.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese per investimento) " L. 3.602.965.500

in aumento

Cap. 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali"

LR 19 aprile 1985 n. 12

LR 29 maggio 1989 n. 26

L. 3.602.965.500

Art. 5.

(Urgenza).

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.