Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 82 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 82

Acquisto di immobili siti in Comune di Bionaz.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione è autorizzata ad acquistare gli immobili siti nel Comune di Bionaz, distinti al Catasto Terreni al Foglio 15 con le particelle 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, al Foglio 16 con la particella 24, al Foglio 18 con le particelle 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e al Foglio 36 con la particella 1.

Art. 2.

(Corrispettivo).

1. Il prezzo di acquisto degli immobili di cui all'articolo 1 è fissato in lire 321.500.000.

Art. 3.

(Destinazione).

1. Gli immobili di cui all'articolo 1 sono destinati ad aree protette naturalistiche, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 4.

(Provvedimenti amministrativi).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all'articolo 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 321.500.000 graverà sullo stanziamento già iscritto al capitolo 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali LR 19 aprile 1985, n. 12 - LR 29 maggio 1989, n. 26 " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 6.

(Urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.