Legge regionale 27 novembre 1990, n. 74 - Testo storico

Legge regionale n. 74 del 27 11 1990

Bollettino ufficiale 4 12 1990 n. 49

Rifinanziamento della legge regionale primo giugno 1982, n. 12 recante la promozione di una fondazione per la formazione professionale e la sperimentazione agricola.

Art. 1

(Rifinanziamento)

1. Per l’intervento previsto dal primo comma dell’articolo 4 della legge regionale primo giugno 1982, n. 12, č autorizzata, a decorrere dall’anno 1990, la maggiore spesa annua, rispetto allo stanziamento di bilancio di Lire 800.000.000.

2. L’autorizzazione di spesa complessiva risulta, quindi, di Lire 3.000.000.000

Art. 2

(Assegnazione straordinaria)

1. A favore della fondazione di cui all’articolo 1 della lr 12/82 č disposta, ai sensi del quarto comma dell’articolo 4 della stessa legge, un’assegnazione straordinaria per l’anno 1990 di Lire 800.000.000 per la copertura di spese straordinarie relative al personale.

Art. 3

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 1.600.000.000 graverą:

a) per Lire 800.000.000 sul capitolo 31620 " Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per l’agricoltura " del bilancio di previsione per il 1990;

b) per Lire 800.000.000 sul capitolo 31625 di nuova istituzione " Assegnazione straordinaria alla fondazione per l’agricoltura " del bilancio di previsione per il 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede:

a) per il 1990 mediante riduzione dell’importo di Lire 1.600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " del bilancio per l’anno in corso a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso denominato " Aumento della spesa di cui alla LR 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni concernente contributi per esproprio di beni immobili ", Su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di Lire 890.000.000;

b) per gli anni 1991-1992 mediante utilizzo per Lire 1.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al settore 2.2.2.02 programma 03 " Infrastrutture nell’agricoltura " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1990-1992.

3. A decorrere dall’anno 1991 l’onere di cui all’articolo 1 sarą determinato con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 90.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 1.600.000.000

in aumento

Cap. 31620 " Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per l’agricoltura "

- LR 1° giugno 1982, n. 12

- LR 30 luglio 1985, n. 52

- LR 27 novembre 1990, n. 74

L. 800.000.000

Cap. 31625 (di nuova istituzione) " Assegnazione straordinaria alla fondazione per l’agricoltura "

- LR primo giugno 1982, n. 12 articolo 4

- LR 27 novembre 1990, n. 74

Codificazione 2.1.1.6.2.2.10.10.02

programma regionale 2.2.2.02

" Infrastrutture nell’agricoltura " L. 800.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.