Legge regionale 27 novembre 1990, n. 74 - Testo vigente

Legge regionale 27 novembre 1990, n. 74

Rifinanziamento della legge regionale primo giugno 1982, n. 12 recante la promozione di una fondazione per la formazione professionale e la sperimentazione agricola.

(B.U. 4 dicembre 1990, n. 49).

Art. 1.

(Rifinanziamento).

1. Per l'intervento previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale primo giugno 1982, n. 12, č autorizzata, a decorrere dall'anno 1990, la maggiore spesa annua, rispetto allo stanziamento di bilancio di Lire 800.000.000.

2. L'autorizzazione di spesa complessiva risulta, quindi, di Lire 3.000.000.000

Art. 2.

(Assegnazione straordinaria).

1. A favore della fondazione di cui all'articolo 1 della LR 12/82 č disposta, ai sensi del quarto comma dell'articolo 4 della stessa legge, un'assegnazione straordinaria per l'anno 1990 di Lire 800.000.000 per la copertura di spese straordinarie relative al personale.

Art. 3.

(Norme finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 1.600.000.000 graverą:

a) per Lire 800.000.000 sul capitolo 31620 " Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per l'agricoltura " del bilancio di previsione per il 1990;

b) per Lire 800.000.000 sul capitolo 31625 di nuova istituzione " Assegnazione straordinaria alla fondazione per l'agricoltura " del bilancio di previsione per il 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

a) per il 1990 mediante riduzione dell'importo di Lire 1.600.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " del bilancio per l'anno in corso a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso denominato " Aumento della spesa di cui alla LR 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni concernente contributi per esproprio di beni immobili ", Su detto intervento risulta, quindi, la minor somma di Lire 890.000.000;

b) per gli anni 1991-1992 mediante utilizzo per Lire 1.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al settore 2.2.2.02 programma 03 " Infrastrutture nell'agricoltura " del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1990-1992.

3. A decorrere dall'anno 1991 l'onere di cui all'articolo 1 sarą determinato con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 90.

Art. 4.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 1.600.000.000

in aumento

Cap. 31620 " Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per l'agricoltura "

- LR 1° giugno 1982, n. 12

- LR 30 luglio 1985, n. 52

- LR 27 novembre 1990, n. 74

L. 800.000.000

Cap. 31625 (di nuova istituzione) " Assegnazione straordinaria alla fondazione per l'agricoltura "

- LR 1° giugno 1982, n. 12 articolo 4

- LR 27 novembre 1990, n. 74

Codificazione 2.1.1.6.2.2.10.10.02

programma regionale 2.2.2.02

"Infrastrutture nell'agricoltura " L. 800.000.000