Legge regionale 21 agosto 1990, n. 57 - Testo storico

Legge regionale n. 57 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 28 8 1990 n. 35

Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d’Aosta, di una Scuola Diretta a Fini Speciali in Telecomunicazioni.

Art. 1

(Autorizzazione al concorso finanziario)

1. È autorizzato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, il concorso finanziario della Regione, quantificato in L. 300.000.000 per il 1990, nelle spese per il funzionamento, in Valle d’Aosta, di una Scuola Diretta a Fini Speciali in Telecomunicazioni( SDFST), istituita dal Politecnico di Torino.

Art. 2

(Stipula Convenzione)

1. Tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Politecnico di Torino si stipulerà un’apposita Convenzione volta a regolare le modalità di gestione e di funzionamento della Scuola di cui all’articolo 1, nonché le caratteristiche che la stessa dovrà assumere per continuare a fruire delle sovvenzioni per i prossimi esercizi finanziari.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. L’onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 300.000.000 per il 1990 graverà sul cap. 45460, di nuova istituzione, denominato: " Spese nell’interesse della Regione per la realizzazione delle attività di una Scuola Diretta a Fini Speciali in Telecomunicazioni ", del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 47400 " Spese per le attività sportive delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole autorizzate, convenzionate e legalmente riconosciute. " del bilancio per l’anno in corso; su detto capitolo risulta quindi la minore somma di L. 715.775.000.

3. Ad una eventuale rideterminazione degli oneri finanziari relativi agli anni successivi al 1990, si provvederà con l’approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, concernente: " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 4

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 47400 " Spese per le attività sportive delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole autorizzate, convenzionate e legalmente riconosciute " L. 300.000.000

in aumento

Programma regionale: 2.2.4.06. " Istruzione e cultura - Interventi a carattere scolastico "

Codificazione: 1.1.1.4.8.2.06.04.07.

Cap. 45460 (di nuova istituzione)

" Spese nell’interesse della Regione per la realizzazione di una Scuola Diretta a Fini Speciali in Telecomunicazioni " - LR 21 agosto 1990, n. 57 L. 300.000.000

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.