Legge regionale 21 agosto 1990, n. 50 - Testo vigente

Legge regionale 21 agosto 1990, n. 50

Tutela delle piante monumentali.

(B.U. 28 agosto 1990, n. 35).

Art. 1

(Finalità).

1. Con la presente legge la Regione Valle d'Aosta sottopone a particolare tutela le piante monumentali, radicate nel proprio territorio, come definite dal successivo articolo 2.

Art. 2

(Definizione di piante monumentali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 si considerano piante monumentali:

a) le piante, componenti relitte delle formazioni boschive poste a protezione dei villaggi, aventi un'età minima di anni 200 ed un tronco con diametro superiore a centimetri 80;

b) i castagni da frutto aventi un tronco con diametro superiore a centimetri 100 e una chioma vitale all'80 percento;

c) gli alberi di qualsiasi specie, esclusa la "Populus", ovunque radicati, che per rarità, dimensioni, età o altre particolari caratteristiche possono ritenersi monumentali.

2. La misurazione del diametro dei tronchi deve essere effettuata ad un'altezza di centimetri 130 dal suolo rilevata, nel caso in cui il terreno sia inclinato, dalla parte verso monte.

Art. 3

(Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante). (1)

Art. 4

(Dichiarazione di monumentalità).

1. Qualunque cittadino o ente, attraverso apposita istanza indirizzata all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, può proporre che siano dichiarate monumentali piante ritenute in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Le istanze di cui al primo comma sono trasmesse dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale al comitato di cui all'articolo 3, corredate di una relazione tecnica preliminare riportante le principali informazioni circa l'ubicazione e le caratteristiche delle piante oggetto della proposta, predisposta dal Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale.

3. L'inserimento delle piante nel registro delle piante monumentali di cui all'articolo 8 è stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante del comitato di cui all'articolo 3 e sentite, in merito, le osservazioni del comune entro il cui territorio le piante sono radicate; con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce, su indicazione del Comitato di cui all'articolo 3, il valore di ciascuna pianta.

4. Le piante radicate all'interno di parchi cittadini o di giardini di proprietà di enti o di privati possono essere dichiarate monumentali soltanto previa acquisizione dell'assenso scritto del proprietario.

Art. 5

(Abbattimento di piante monumentali).

1. L'abbattimento delle piante monumentali protette ai sensi della presente legge deve essere autorizzato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante di cui al quarto comma dell'articolo 3.

Art. 6

(Cura e straordinaria manutenzione delle piante monumentali).

1. Il Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale provvede alla cura ed alla straordinaria manutenzione delle piante dichiarate monumentali e dei castagni da frutto, anche se non monumentali purché aventi almeno il diametro di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2.

2. Sugli alberi monumentali di proprietà della Regione, dei comuni e delle Consorterie gli interventi saranno disposti d'ufficio, previa comunicazione informativa agli Enti richiamati.

3. Sugli alberi monumentali di proprietà privata e sui castagni da frutto gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di una richiesta da parte dei proprietari.

Art. 7

(Sanzioni amministrative).

1. Ferma restando l'applicazione delle pene previste dalle leggi statali e regionali in materia di taglio e danneggiamento di piante, nei confronti di chiunque danneggi le piante dichiarate monumentali in base alla presente legge sono previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente " Modifiche al sistema penale ", le seguenti sanzioni amministrative:

a) per il taglio o il grave danneggiamento, il pagamento di una somma in denaro da Lire 1.500.000 a Lire 4.500.000;

b) per la riduzione della chioma o i danni alla corteccia o all'apparato radicale, il pagamento di una somma in denaro da Lire 500.000 a Lire 1.500.000;

c) per lesioni, anche di modeste entità, su qualsiasi parte vegetativa viva, il pagamento di una somma in denaro da Lire 100.000 a Lire 300.000.

Art. 8

(Registro regionale delle piante monumentali).

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, il registro regionale delle piante monumentali, ove sono conservate le schede relative ai dati dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici, fitopatologici e altre importanti notizie concernenti le singole piante.

2. Il registro regionale delle piante monumentali è conservato presso il Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale, che provvede all'aggiornamento delle relative schede, previo rilievo biennale dei dati di cui al primo comma.

3. Ciascuna pianta monumentale viene iscritta nel registro di cui al primo comma con il valore ad essa attribuito dalla Giunta regionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 che costituisce termine di riferimento in caso di danneggiamento.

Art. 9

(Norme finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 100.000.000 a decorrere dal 1990 graverà sui seguenti capitoli che verranno istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

Cap. 29370 " Spese per interventi di cura e manutenzione degli alberi monumentali e dei castagni da frutto "

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 40.000.000

Cap. 29375 " Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto "(CCNL)

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 55.000.000

Cap. 29380 " Spese per il funzionamento del Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante da considerarsi monumentali "

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 3 L. 5.000.000

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante prelievo dal fondo globale di cui al capitolo 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato " Interventi su alberi monumentali e sui castagni da frutto "

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per L. 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.07. " Forestazione e difesa dei boschi " del bilancio pluriennale 1990/1992.

3. A decorrere dal 1991 la ripartizione degli oneri sarà disposta con Legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 10

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Programma regionale: 2.2.1.0.8.: " Parchi, riserve naturali e beni ambientali "

Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.29.04

Cap. 29370 (di nuova istituzione)

"Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto "

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 40.000.000

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.29.04

Cap. 29375 (di nuova istituzione)

"Spese per retribuzione agli operai forestali addetti alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto " (CCNL)

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 6 L. 55.000.000

Codificazione: 1.1.1.4.2.2.10.29.04

Cap. 29380 (di nuova istituzione)

"Spese per il funzionamento del Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante da considerarsi monumentali"

LR 21 agosto 1990, n. 50, articolo 3 L. 5.000.000

Tot. in aumento L. 100.000.000

¦

(1) Articolo abrogato dall'art. 7 del R.R. 17 agosto 1999, n. 3 ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 66, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, limitatamente all'istituzione del Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante)

1. L'accertamento circa il possesso, da parte delle piante, dei requisiti di cui all'articolo 2, è effettuato da apposito Comitato, del quale fanno parte:

a) l'Assessore regionale all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) il Dirigente del Servizio Selvicoltura, Difesa e Gestione del Patrimonio Forestale dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto;

c) il Sovraintendente per i Beni Culturali dell'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;

d) un esperto in Scienze Naturali con indirizzo nella conservazione della natura, designato dalla Giunta regionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche presenti nella Regione Valle d'Aosta, scelto in quella più rappresentativa in materia di flora.

2. Nel caso in cui le associazioni protezionistiche non provvedano alla designazione del rappresentante di cui alla lettera e) del primo comma entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

3. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Il Comitato esprime parere vincolante, per la Giunta regionale, sulla dichiarazione di monumentalità delle piante e la loro iscrizione nel registro di cui all'articolo 8, indicando il valore delle piante da iscrivere; esprime inoltre parere vincolante, per la stessa Giunta, sull'abbattibilità delle piante monumentali, indicando quelle di maggior interesse scientifico di cui, dopo l'abbattimento, deve essere prelevato un campione di legno.

5. Ai componenti del Comitato non dipendenti dell'Amministrazione regionale spetta un gettone giornaliero di presenza alle riunioni, di importo stabilito dalla Giunta regionale in misura non superiore alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali; a tutti i membri del Comitato spetta inoltre il rimborso delle spese documentabili eventualmente sostenute e di quelle di viaggio con mezzo motorizzato privato, da calcolarsi in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali.

6. Per l'espletamento dei compiti ad esso affidati il Comitato può richiedere pareri verbali o scritti a specialisti di varie discipline.".