Legge regionale 9 luglio 1990, n. 45 - Testo vigente

Legge regionale 9 luglio 1990, n. 45

Promozione di una fondazione per le biotecnologie.

(B.U. 17 luglio 1990, n. 29).

Art. 1

(Denominazione e scopo).

1. La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, al fine di favorire e sostenere attività di studio e ricerca nel campo delle biotecnologie, promuove, in accordo con la Regione Piemonte, la Fiat e la Fondazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e l'Arte, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una fondazione denominata "Fondazione per le Biotecnologie", con sede in Torino.

Art. 2

(Finalità e compiti).

1. La Fondazione di cui all'articolo 1 persegue le seguenti finalità:

a) promuove gli interscambi scientifici ed il sostegno dell'attività di ricerca;

b) realizza corsi sulle biotecnologie, l'istituzione di borse di studio, realizza giornate e corsi di informazione per studiosi e ricercatori, docenti e operatori di diverse discipline;

c) organizza conferenze, convegni, seminari e azioni informative presso le principali istituzioni culturali.

Art. 3

(Struttura dell'ente).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all'uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all'articolo 1, a condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) la Fondazione deve essere amministrata da un organo composto da membri designati dagli enti fondatori nella misura di due per ciascuno di essi, oltre il Presidente;

b) i componenti dell'organo di amministrazione designati dalla Regione devono essere scelti dalla Giunta regionale;

c) il Presidente, eletto dall'organo di amministrazione, è scelto fra personalità della comunità scientifica internazionale;

d) deve essere istituito, a norma di Statuto, un Comitato scientifico, nominati dall'organo di amministrazione, che formuli proposte sull'attività di studio e ricerca;

e) un membro effettivo e uno supplente dell'organo di revisione, nominati a norma di Statuto, devono essere scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti residenti in Valle d'Aosta.

Art. 4

(Patrimonio).

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1 mediante l'assegnazione di una somma capitale di lire 100.000.000.

Art. 5

(Contributi).

1. La Regione eroga a favore della Fondazione di cui all'articolo 1 un contributo annuo, a decorrere dal 1990, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della Fondazione medesima.

2. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 1990, in lire 100.000.000.

3. Negli anni successivi l'ammontare del contributo è determinato con legge di bilancio (1).

4. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte con successive leggi regionali.

Art. 6

(Statuto).

1. Le norme sulla struttura, sull'organizzazione e sul funzionamento della Fondazione di cui all'articolo 1 sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

2. Le modifiche dello Statuto, prima di essere deliberate dall'organo di amministrazione della Fondazione, devono essere sottoposte alla approvazione degli enti fondatori; per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie).

1. Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 4 e 5 graveranno sui capitoli di nuova istituzione 46380 e 46385 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1990 mediante prelevamento della somma di lire 200.000.000 del Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)", a valere sull'accantonamento relativo ad interventi finanziari per l'acquisto di beni patrimoniali; per detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 6.800.000.000.

3. Alla copertura degli oneri per gli anni 1991 e 1992 si provvede mediante l'utilizzo di lire 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992.

Art. 8

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1990 vengono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)". L. 200.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.2.4.08. "Attività culturali e scientifiche"

Codificazione: 2.1.2.4.2.3.06.30.02.

Cap. 46380 (di nuova istituzione)

"Assegnazione per concorso alla formazione del patrimonio iniziale della " Fondazione per le Biotecnologie ", con sede in Torino"

- LR 9 luglio 1990, n. 45 articolo 4 L. 100.000.000

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.06.30.02.

Cap. 46385 (di nuova istituzione)

"Contributo per concorso al finanziamento dell'attività della " Fondazione per le Biotecnologie", con sede in Torino"

LR 9 luglio 1990, n. 45 articolo 5 L. 100.000.000

Totale in aumento L. 200.000.000

Art. 9

(Urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato (Statuto):

(Omissis).

(1) Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 14 gennaio 1994, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 5 recitava:

"3. Negli anni successivi il contributo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere almeno costante il valore reale.".