Legge regionale 20 giugno 1990, n. 41 - Testo vigente

Legge regionale 20 giugno 1990, n. 41

Acquisto di terreni siti nei Comuni di Brissogne e Quart.

(B.U. 26 giugno 1990, n. 26).

Art. 1.

(Oggetto).

1. La Regione è autorizzata ad acquistare aree di terreni site nei Comuni di Brissogne e Quart, distinte a Catasto Terreni nel modo seguente:

a) Comune di Brissogne: Foglio 6 particelle 9, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 61, 169, 251; foglio 7 particelle 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 207, 209, 223, 233;

b) Comune di Quart: Foglio 46 particelle 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513;

c) Comune di Brissogne: Foglio 6 particelle 36, 38;

d) Comune di Brissogne: Foglio 7 particelle 32, 34, 59.

Art. 2.

(Corrispettivo).

1. Il prezzo di acquisto delle aree di cui all'articolo 1 è fissato in lire 2.539.180.000 per i terreni di cui alla lettera a) e b), lire 42.336.000 per i terreni di cui alla lettera c) e lire 319.032.000 per i terreni di cui alla lettera d).

Art. 3.

(Destinazione).

1. Le aree di cui all'articolo 1 sono destinate alla realizzazione di strutture sportive polivalenti per la prativa di giochi tradizionali valdostani e di altre discipline sportive.

Art. 4.

(Provvedimenti amministrativi).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all'articolo 1 e, in particolare, per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili di acquisire.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 2.900.548.000 graverà sul capitolo 23250 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - LR 19 aprile 1985, n. 12" del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 6.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" L. 2.900.548.000

in aumento

Cap. 23250 " Spese per l'acquisto di beni patrimoniali

LR 19 aprile 1985, n. 12 ". L. 2.900.548.000

Art. 7.

(Urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.