Legge regionale 20 giugno 1990, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 20 06 1990

Bollettino ufficiale 26 6 1990 n. 26

Acquisto di terreni siti nei Comuni di Brissogne e Quart

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione è autorizzata ad acquistare aree di terreni site nei Comuni di Brissogne e Quart, distinte a Catasto Terreni nel modo seguente:

a) Comune di Brissogne: Foglio 6 particelle 9, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 61, 169, 251; foglio 7 particelle 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 207, 209, 223, 233;

b) Comune di Quart: Foglio 46 particelle 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513;

c) Comune di Brissogne: Foglio 6 particelle 36, 38;

d) Comune di Brissogne: Foglio 7 particelle 32, 34, 59.

Art. 2

(Corrispettivo)

1. Il prezzo di acquisto delle aree di cui all’articolo 1 è fissato in lire 2.539.180.000 per i terreni di cui alla lettera a) e b), lire 42.336.000 per i terreni di cui alla lettera c) e lire 319.032.000 per i terreni di cui alla lettera d).

Art. 3

(Destinazione)

1. Le aree di cui all’articolo 1 sono destinate alla realizzazione di strutture sportive polivalenti per la prativa di giochi tradizionali valdostani e di altre discipline sportive.

Art. 4

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell’atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all’articolo 1 e, in particolare, per l’impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del Notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l’intestazione catastale degli immobili di acquisire.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato in complessive Lire 2.900.548.000 graverà sul capitolo 23250 " Spese per l’acquisto di beni patrimoniali - LR 19 aprile 1985, n. 12 " del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " del bilancio per l’anno in corso a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 6

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti

variazioni:

in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 2.900.548.000

in aumento

Cap. 23250 " Spese per l’acquisto di beni patrimoniali

LR 19 aprile 1985, n. 12 ". L. 2.900.548.000

Art. 7

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.