Legge regionale 22 dicembre 1967, n. 36 - Testo vigente

Legge regionale 22 dicembre 1967, n. 36

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti Bancari per la concessione di fido bancario alla Società Cooperativa "Forza e Luce", con sede in Aosta.

(B.U. 28 dicembre 1967, n. 12).

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, sino al 31 dicembre 1972, presso lo Istituto Bancario San Paolo di Torino e presso la Cassa di Risparmio di Torino nell'interesse e a favore della Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 75.000.000, per la concessione alla predetta Società Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per l'apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese per il completamento del nuovo impianto idroelettrico di Allain.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalla Legge regionale 20 maggio 1964 n. 5 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni finanziarie a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti Bancari di cui al precedente articolo 1, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti semestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità in vigore presso gli Istituti Bancari di cui al precedente articolo 1, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito ed a carico della Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme ai Capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per gli anni dal 1968 al 1972 corrispondenti ai sottoindicati capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967:

- Capitolo 143 della parte SPESE: " Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino e alla Cassa di Risparmio di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari a favore della Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta (legge regionale 20 maggio 1964 n. 5)".

- Capitolo 129 della parte ENTRATE: " Entrate per riscossione di crediti verso la Società Cooperativa " Forza e Luce ", con sede in Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (leggi regionali 20-5-1964 n. 5 e 22 dicembre 1967 n. 36) ".

Art. 5.

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla proroga della concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al Capitolo della parte SPESE dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1968 al 1972 corrispondente al capitolo 143 della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.

Art. 6.

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Società Cooperativa " Forza e Luce " con sede in Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al capitolo della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per gli anni dal 1968 al 1972 corrispondente al capitolo 129 della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.