Legge regionale 7 maggio 1990, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 7 maggio 1990, n. 27

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, e successive modificazioni, concernente organi collegiali scolastici della Regione.

(B.U. 15 maggio 1990, n. 20).

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni, č autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, la spesa annua di Lire 1.500.000.000.

2. L'onere graverą sul capitolo 43600 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 2.

1. Alla copertura del maggior onere annuo di Lire 450 milioni si provvede:

a) per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo di Lire 900.000.000 iscritte al programma 2.2.4.02 - istruzione e cultura - funzionamento scuole (acquisti beni e servizi) del bilancio pluriennale 1990-1992 della Regione.

c) per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 450.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 43600 Spese per il funzionamento e le attivitą degli organi collegiali scolastici.

- DPR 31 maggio 1974, n. 416

- LR 5 novembre 1976, n. 47

- LR 7 maggio 1990, n. 27

L. 450.000.000